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25/10/2021

General Contractor, pagamenti ai professionisti e regime IVA

Focus sulla qualificazione giuridica dei rapporti che possono instaurarsi tra committente, General contractor e professionista ai fini dell’incarico e del pagamento delle parcelle e sul relativo regime IVA

Molti committenti, a causa della complessità che scaturisce dalle norme e dagli adempimenti concernenti il Superbonus - soprattutto per lavori molto articolati e/o afferenti grandi complessi immobiliari - si rivolgono ai cc.dd. “General contractors” (abbreviato GC, in italiano “Contraenti generali”), che si occupano di gestire tutti i rapporti con le diverse imprese e con i professionisti coinvolti.

In relazione all’incarico e al pagamento della parcella del professionista si delineano tre diverse opzioni, che verranno di seguito approfondite:
1) lamodalità diretta, in cui il committente “reale” conferisce direttamente l’incarico al professionista;
2) il mandato senza rappresentanza, in cui il GC agisce in nome proprio e per conto del committente;
3) il mandato con rappresentanza, in cui il GC agisce in nome e per conto del committente.

MODALITÀ DIRETTA– Tale modalità consente di bypassare il General contractor conferendo l’incarico direttamente dal committente “reale” al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente.
In tale maniera, tuttavia, qualora il committente voglia optare per lo sconto o la cessione, costringerebbe anche i professionisti alla gestione burocratica dei relativi adempimenti e a sopportarne l’onere finanziario.
D’altra parte, in caso di rinuncia da parte del committente all’opzione dello sconto sulle spese professionali, vi sarebbe un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture.

Qualora dunque il committente voglia optare per lo sconto in fattura e il professionista non abbia intenzione di offrire tale possibilità, lo schema suggerito e maggiormente adottato in questo momento è quello del mandato senza rappresentanza, in cui il GC incarica il professionista in nome proprio ma per conto del committente

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA– Questa modalità si articola invece in tre fasi:
1) il committente dà mandato al GC di provvedere all’incarico del professionista;
2) il professionista fattura le prestazioni al GC, che provvede al pagamento;
3) il GC rifattura le prestazioni al committente senza ricarico, distinguendole dal compenso fatturato direttamente dal GC per i lavori.

La strada del mandato senza rappresentanza appare percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente sia a livello di preventivo/contratto che di successiva fatturazione, tramite una precisa e dettagliata esposizione degli oneri tecnici.

Affinché il ribaltamento dei costi sia correttamente eseguito occorre che il mandatario si limiti al mero riaddebito, senza aggiungere ulteriori prestazioni diverse e nuove, che oltre a non essere detraibili (cfr. Interpelli 254 e 261/2021) andrebbero fatturate applicando il regime proprio della prestazione complessivamente resa.

Data poi la natura intellettuale, nonché riservata agli iscritti agli Albi, dei servizi tecnico-professionali erogati, si ritiene che il riaddebito debba essere eseguito con le stesse diciture di cui alle fatture dei professionisti e con indicazione dei nominativi dei medesimi.

Merita inoltre particolare attenzione il fatto che, da un punto di vista civilistico, l’art. 1705 del Codice civile, comma 2, preveda che il mandato sia senza rappresentanza solo se i terzi non entrano in rapporto con il mandante, di conseguenza si rivela necessario evitare che i terzi professionisti ricevano direttamente dal committente l’incarico di esecuzione delle loro prestazioni tecniche.

Mandato senza rappresentanza e sconto in fattura- Gli Interpelli 254 e 261/2021 hanno riconosciuto la praticabilità dello sconto in fattura, da parte del GC, anche per la rifatturazione dei compensi professionali, a condizione che “gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero direttamente effettuato lo sconto al committente beneficiario dell’agevolazione”.

Un nodo da sciogliere resta quello relativo al concetto di “effetti medesimi”, richiamato dall’Agenzia delle entrate nel citato Interpello 254/2021.
A tal proposito, qualora la natura di mandatario senza rappresentanza in capo al GC non venga confermata dall’Agenzia delle entrate, verrebbero conseguentemente meno gli “effetti medesimi” a cui collegare la praticabilità dello sconto in fattura.
Per questo motivo è importante che nella fattispecie del mandato senza rappresentanza sia il GC ad incaricare il professionista.

Il rapporto ai fini IVA– Ai fini IVA, il rapporto tra il mandante e il mandatario, che in questo caso unisce committente e GC, è caratterizzato da una sorta di “finzione giuridica” in base alla quale le prestazioni rese o ricevute tra il mandante (committente) e il mandatario (GC) e tra il mandatario (GC) e il terzo (professionista) - e viceversa - mantengono la stessa natura oggettiva e il medesimo regime IVA (Risoluzione Agenzia Entrate 30/07/2002, n. 250/E, Risoluzione Ministero delle finanze 11/02/1998 n. 6).
Ne segue che, il servizio oggetto del contratto di mandato ai fini IVA rimane lo stesso in entrambi i passaggi, dal terzo prestatore del servizio al mandatario e da quest’ultimo al mandante.

Sul punto si ricorda poi che la Circolare 71/E/2000 ha precisato che alle prestazioni professionali si applica l’aliquota IVA del 22% perché non relative alla realizzazione dell’intervento, ma a questo collegate in maniera indiretta (non possono quindi essere fatturate con la stessa aliquota IVA dei lavori, che nella maggior parte dei casi sarà quella ridotta del 10%).
Quanto sopra influisce pure sul calcolo dei massimali, poiché l'IVA (se il committente è un privato o un condominio, comunque non un soggetto IVA) rientra nel plafond di spesa a disposizione.

In altri termini, la rifatturazione delle prestazioni professionali da parte del GC al committente, nel caso di mandato senza rappresentanza, è dunque soggetta alla medesima aliquota IVA del 22% (pure in caso di regime forfettario del professionista), considerato che il flusso delle prestazioni di servizi tra terzi, mandatario e mandante è caratterizzato dalla medesima natura oggettiva e medesimo regime IVA (per i forfettari, si tenga conto che va considerata la natura della prestazione dal punto di vista "oggettivo", mentre l'esenzione per i forfettari ha natura "soggettiva" - Vedi anche Interpello 623/2021).

MANDATO CON RAPPRESENTANZA– Una terza strada si ipotizza invece nella situazione in cui il committente dia mandato al GC di provvedere al pagamento della parcella del professionista, ponendosi in questo caso il GC come un mero delegato a pagare i professionisti in via anticipata, in nome e per conto del committente.
Tale situazione, dal punto di vista giuridico, andrebbe a configurare un mandato con rappresentanza, con la conseguenza che la sua fatturazione al committente dovrebbe essere effettuata in base all’art. 15 del D.P.R. 633/1972, comma 1, come rimborso delle anticipazioni compiute in nome e per conto del committente, in quanto somme escluse dalla base imponibile IVA.
Appare dunque probabile che qualora il rapporto tra GC e committente venga qualificato come “mandato con rappresentanza”, lo sconto in fattura possa non essere concesso da parte del GC, dovendosi considerare la sua fatturazione nei confronti del committente come un mero rimborso spese.

In conclusione, qualora il GC provveda al pagamento della fattura in virtù di una “delega di pagamento” compresa nel mandato, la criticità sarebbe dovuta al fatto che gli importi rifatturati dal GC al committente dovrebbero qualificarsi come “rimborsi spese”, per i quali non è certa la detraibilità, dato che non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte dell'Agenzia entrate.

Seguono schemi grafici esemplificativi del funzionamento delle opzioni descritte.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE DEL PROFESSIONISTA

  

 

Dalla redazione