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Circ. Ass.R. Emilia Romagna 14/06/2021, n. 585836

Entrata in vigore della legge regionale 20 maggio 2021, n. 5 che, agli articoli da 9 a 20, apporta modifiche alle leggi regionali in materia edilizia (L.R. n. 15 del 2013 e n. 23 del 2004).
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Premessa

Sul BURERT n. 150 del 20 maggio 2021 è stata pubblicata la legge regionale 20 maggio 2021, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge europea 2021. Abrogazione e modifica di leggi e disposizioni regionali), entrata in vigore il 4 giugno 2021, che contiene alcune disposizioni di modifica delle norme regionali in materia edilizia recentemente introdotte dalla L.R. 29 dic

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Modifiche alla LR n. 23 del 2004

L'art. 9 della L.R. n. 5 del 2021 ha l'obiettivo di ricondurre la sanzione pecuniaria ridotta per le difformità dalla SCIA di minima entità disciplinate dal comma 4-bis dell'art. 16 all'importo minimo di 516 euro, stabilito dall'art. 37 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si ricorda, in particolare, che tale sanzione minima trova applicazione, purché siano trascorsi dieci anni dalla ultimazione delle opere, nel caso di difformità che risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico.

 

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Modifiche alla L.R. n. 15 del 2013

È utile ricordare che, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 14/2020, la indizione di una conferenza di servizi semplificata è la modalità ordinaria che deve essere seguita per acquisire anche un solo atto di assenso di una amministrazione diversa da quella procedente, ovvero diversa dallo sportello unico dell'edilizia.

La modifica all'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 15 del 2013 riguarda l'ipotesi in cui l'unico atto di assenso da acquisire sia quello dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.

In tale particolare ipotesi, si conferma l'applicazione della disciplina speciale dell'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui la Soprintendenza deve esprimersi entro 120 giorni con la conseguenza che, in caso di inutile decorso di detto termine, si verifica l'effetto stabilito dall'art. 22, comma 4, del Codice (il cosiddetto silenzio inadempimento).

Inoltre, con riguardo al caso in cui la conferenza di servizi semplificata sia indetta per acquisire un unico atto di assenso di una amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili (ovvero di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute) è chiarito che, qualora detta amministrazione abbia espresso una determinazione negativa rispetto alla realizzazione dell'intervento, non è consentito avvalersi delle modalità per il superamento del dissenso previste dalla disciplina generale della conferenza di servizi di cui alla L. n. 2

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