Il provvedimento introduce alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, contenute nel D.M. 26/06/2009, con l'obiettivo di favorire «una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale».
Il provvedimento in primo luogo modifica il Paragrafo 2 dell'Allegato A del citato D.M. 26/06/2009, meglio delineando l'ambito di applicazione della certificazione energetica degli edifici, ed elencando nel dettaglio le categorie di edifici che restano esclusi, tra i quali in primo luogo box, cantine, autorimesse, parcheggi, ecc., a meno delle porzioni eventualmente adibite ad ufficio, purché scorporabili dal punto di vista energetico. Sono altresì esclusi i ruderi e gli immobili venduti nello stato di «scheletro strutturale» (privi di tutte le pareti verticali esterne o comunque al rustico).
Inoltre viene abrogato il Paragrafo 9 dell'Allegato A del citato D.M. 26/06/2009, il quale consentiva al proprietario dell’edificio, per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
Invece dell'autocertificazione dunque i proprietari di immobili dovranno comunque produrre l'attestato di certificazione energetica, utilizzando, secondo quanto indicato dal decreto, una delle procedure contenute nel D.M. 26/06/2009.