D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 25/05/2012, n. 141 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 25/05/2012, n. 141

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
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[Premessa]



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 R, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

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Art. 1.

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 R, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219 R, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1bis:

«1bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»;

b) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 4bis:

«4bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.», aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre.»;

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione»;

al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi» ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»;

al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»;

al medesimo comma 2 il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La riga della Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'eff

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