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30/04/2021

Unico proprietario edificio e Superbonus, come calcolare il limite di 4 unità

Il MEF, in audizione alla Camera dei Deputati il 29/04/2021, ha chiarito come conteggiare tale limite delle 4 unità immobiliari possedute da unico proprietario ai fini dell’accesso al Superbonus.

Tra i soggetti beneficiari del Superbonus vengono incluse anche le persone fisiche (sempre purché al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra le stesse persone fisiche.

Ma come conteggiare tale limite delle 4 unità immobiliari? Fino a questo momento non vi erano chiarimenti, pertanto risultava ragionevole e prudente considerare che nel conteggio andassero incluse anche le unità pertinenziali distintamente accatastate (es. 2 abitazioni e 2 pertinenze; 3 abitazioni e 1 pertinenza).

Sul punto è tuttavia intervenuto - in maniera per il momento informale - l’Ufficio legislativo del Ministero economia e finanze (MEF), nel corso di un question time alla Camera dei Deputati il giorno 29/04/2021.
A tale proposito è stato chiarito che secondo il MEF nel limite non debbono essere conteggiate autonomamente le pertinenze, anche se distintamente accatastate, pertanto potrebbe fruire del bonus anche l’unico proprietario, ad esempio, di un edificio con 4 abitazioni e 2, 3, 4 o N pertinenze.

Viceversa, rimarrebbe ferma la regola in base alla quale il calcolo dei massimali andrebbe fatto includendo le suddette pertinenze distintamente accatastate. Secondo il parere del MEF, importante perché su un punto ancora non chiarito, di seguito una esemplificazione.

CONSISTENZA EDIFICIO

AMMISSIBILE AL 110%

CALCOLO MASSIMALI SU

2 abitazioni

3 pertinenze

5 unità

4 abitazioni

4 pertinenze

8 unità

5 abitazioni

1 pertinenza

NO

-

 

Dalla redazione