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22/03/2021

Emergenza Covid-19: protrarsi delle procedure di gara e validità degli atti

Il TAR Toscana fornisce chiarimenti sugli effetti del prolungarsi delle procedure di gara a causa dell’emergenza Covid-19, precisando per quali atti non è prevista la sospensione ex lege.

Nel caso di specie si trattava di una procedura per la quale il termine per le offerte era stato fissato al 13 gennaio 2020, con validità della cauzione provvisoria di un anno. Il 12 gennaio 2021 la Stazione appaltante chiedeva di confermare l’offerta economica e di integrare la validità della polizza provvisoria entro un termine dalla stessa stabilito, allo scadere del quale, in assenza di risposta, sarebbe stata disposta l’esclusione dalla gara. La ricorrente non presentava quanto richiesto e, essendo stata esclusa, impugnava l’aggiudicazione ad altro concorrente. In particolare sosteneva che la Stazione appaltante non avesse considerato la sospensione dei termini prevista dai Decreti emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il TAR Toscana 19/03/2021, n. 406 ha invece chiarito che la sospensione dei termini disposta dall’art. 103 del D.L. 18/2020 e prorogata dall’art. 37 del D.L. 23/2020 riguarda i termini “relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio”, ovvero la validità di “certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”.
La sospensione è riferita quindi:
- da un lato, ai termini previsti in seno alle procedure pubblicistiche, per il compimento di atti endoprocendimentali o adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati che partecipino ad esse, termini che potrebbe essere difficoltoso rispettare in presenza della emergenza pandemica;
- dall’altro, alla validità di atti pubblici emessi in esito allo svolgimento di procedimenti amministrativi, come certificazioni o autorizzazioni, al fine di procrastinare la necessità di rinnovo degli stessi.

Nelle citate disposizioni non vi è al contrario alcun riferimento alla estensione di validità di atti privati presentati in seno ai procedimenti amministrativi, com’è l’offerta presentata da un operatore economico nell’ambito di una procedura di gara, ovvero ad atti negoziali, come la polizza fideiussoria, la quale ultima, per poter essere estesa nella sua durata, ha bisogno di un’attività stipulativa posta in essere con la banca o l’assicurazione che l’abbia rilasciata.

Secondo il TAR quindi la tesi della parte ricorrente, volta ad operare una lettura estensiva delle citate disposizioni, cioè a riferirle, oltre che ai termini procedimentali e alla validità degli atti pubblici, anche alla validità degli atti privati, non ha nessun fondamento nei testi normativi citati.

Ad avviso del TAR inoltre anche l’ANAC, con la Delibera ANAC 09/04/2020, n. 312, conferma tale interpretazione dove specifica che la sospensione opera sul termine previsto dagli atti gara per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento del sopralluogo, per l’attivazione del soccorso istruttorio o lo svolgimento della verifica di anomalia delle offerte, mentre non afferma che sia protratta la validità delle offerte presentate in gara o che si proroghi la validità delle garanzie fideiussorie presentate dagli offerenti.
Questi ultimi sono atti di parte, aventi natura privatistica, e non può esserne prorogata ex lege la validità a prescindere da una manifestazione di volontà in tale senso degli offerenti e dei terzi coinvolti.

È chiaro che, osservano i giudici, la protrazione dei termini di durata delle procedure di gara, anche in esito alla situazione emergenziale in atto, può comportare che i termini di validità delle offerte previsti dalla legge o quelli di validità delle garanzie presentate in gara vengano a scadere. In tale evenienza la Stazione appaltante non può far altro che richiedere agli interessati di confermare la validità delle offerte presentate oltre i termini iniziali e di produrre atti integrativi della validità delle garanzie. Nella fattispecie, non aver provveduto a dare esecuzione alle richieste in tal senso provenienti dalla Stazione appaltante non poteva che comportare la esclusione dalla gara.

Dalla redazione