Cancellazione dall’Albo dei geometri: illegittimità in assenza di contraddittorio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/03/2021

Cancellazione dall’Albo dei geometri: illegittimità in assenza di contraddittorio

Il geometra incolpato di morosità non può essere cancellato dall’Albo se non sia stato posto in condizione di partecipare al relativo procedimento disciplinare.

La Corte di Cassazione, sez. civ., con la sentenza 05/03/2021, n. 6175, si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui un geometra contestava la sua cancellazione dall’Albo disposta dal Consiglio di disciplina presso il Collegio dei geometri, confermata dal Consiglio nazionale. La sanzione era stata irrogata a seguito della segnalazione della CIPAG (Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri) della posizione di morosità del professionista che aveva omesso alcuni versamenti contributivi. Secondo il Consiglio di disciplina la trasgressione, avendo carattere non occasionale, violava i canoni di correttezza e probità, con grave compromissione del prestigio e decoro della categoria professionale.
Il geometra proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del suo diritto di difesa in quanto non era stato posto in condizione di partecipare alla seduta di discussione nella quale era stato definito il procedimento disciplinare a suo carico, non essendogli stata comunicata la data in cui la stessa si sarebbe svolta.

In proposito la Suprema Corte ha ribadito che nel giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale competente a irrogare la sanzione e quindi ha il diritto di essere informato della data della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 12, R.D. 11/02/1929, n. 274. Nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dal Collegio provinciale è viziata per violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24, Cost., e deve essere annullata dal Consiglio nazionale.

Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno accolto il ricorso e hanno di conseguenza dichiarato la nullità della delibera del Collegio dei geometri con la quale era stata irrogata la sanzione di cancellazione dall’Albo del ricorrente.

Dalla redazione