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04/03/2021

Superbonus, General contractor e rapporto con il professionista tecnico

Riflessioni sulla figura del General contractor nell’ambito dei lavori agevolabili con il Superbonus e del rapporto con i professionisti tecnici. Compenso del professionista, aspetti critici e suggerimenti.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

A causa della complessità delle norme e degli adempimenti concernenti il Superbonus, molti committenti - soprattutto per lavori molto articolati e/o afferenti grandi complessi immobiliari - si rivolgono a soggetti che si occupano di gestire tutti i rapporti con le diverse imprese e con i professionisti coinvolti nel processo di valutazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione delle opere.
Questi soggetti qualificano pertanto come “General contractors” (abbreviato GC, in italiano “Contraenti generali”).

LA FIGURA DEL GENERAL CONTRACTOR - Il General contractor è una figura codificata nell’ambito dei lavori pubblici, introdotta per la prima volta con il D. Leg.vo 20/08/2002, n. 190, che definisce tale figura come un “soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera”, definizione ora sostanzialmente ripresa dall’art. 194 del D. Leg.vo 50/2016.
Non esistono viceversa norme che regolino tale figura nel campo degli appalti privati, pertanto il rapporto fra questi soggetti e il “committente reale” dell’intervento (cioè il condominio o il soggetto privato, che sarà poi in caso di interventi agevolati il fruitore dei bonus fiscale) è disciplinato dalle norme del Codice civile e delle altre fonti che disciplinano l’appalto privato.
Ai sensi dell’art. 194 del D. Leg.vo 50/2016, il General contractor si muove entro i confini delle esigenze specificate nel progetto redatto dall’amministrazione, che sceglie anche il direttore dei lavori e procede al collaudo finale dell’opera.
Viceversa, nel campo degli appalti privati i suoi compiti si ampliano, estendendosi di norma anche alla redazione del progetto nonché allo svolgimento delle attività tecniche quali la direzione dei lavori e - per rimanere al caso del Superbonus - le asseverazioni. Molto spesso il General contractor si occuperà anche di applicare al committente reale lo sconto in fattura.
Questo pone particolari e delicate questioni relative al rapporto tra il General contractor e i professionisti incaricati delle diverse attività tecniche, che ci si propone di esaminare qui di seguito.

L’INCARICO PROFESSIONALE CON IL GENERAL CONTRACTOR- Quanto in particolare al rapporto tra professionista e GC, esso si può atteggiare in due modi.
Dal punto di vista di aderenza alla normativa e anche alle norme deontologiche professionali, la modalità migliore è certamente - per la parte professionale - di bypassare il General contractor conferendo l’incarico direttamente dal committente “reale” al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente.
Questa modalità può tuttavia generare criticità, soprattutto quando il committente voglia optare per lo sconto o la cessione, poiché costringerebbe anche i professionisti alla gestione burocratica dei relativi adempimenti e a sopportarne l’onere finanziario. Di converso, in caso di rinuncia da parte del committente all’opzione dello sconto sulle spese professionali, vi sarebbe un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture.
La seconda modalità è quella dell’incarico avente ad oggetto le prestazioni professionali conferito dal committente reale al GC. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al GC, il quale poi li ribalterà sul committente, insieme alle spese sostenute per gli interventi.
Questa seconda modalità pare percorribile, a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente sia a livello di preventivo/contratto che di successiva fatturazione, tramite una precisa e dettagliata esposizione degli oneri tecnici.
Ciò consente di essere anche rispettosi delle norme deontologiche, che impongono al professionista di fornire al proprio cliente un preventivo dettagliato e analitico.

TUTELA DEL PROFESSIONISTA IN RAPPORTO AL GENERAL CONTRACTOR - Altra criticità è costituita dal fatto che tali soggetti - che si pongono evidentemente in posizione contrattuale di forza rispetto al singolo professionista - spesso intendono affidare ai professionisti le attività tecniche preliminari, necessarie per valutare se ci sono i presupposti di tipo tecnico-prestazionale per poter procedere con gli interventi agevolabili, senza compenso oppure (nella migliore delle ipotesi) con compenso differito alla stipula del contratto finale con il committente (e nella peggiore delle ipotesi anche alla fine dei lavori).
Nel ribadire che le attività preliminari e gli studi di prefattibilità devono essere compensati al professionista a prescindere dall’esito positivo o negativo, e dal fatto che il committente decida o meno di avvalersi del professionista anche per le eventuali fasi successive, si invitano i professionisti a valutare attentamente tali aspetti, anche in casi estremi rifiutando di assumere incarichi troppo penalizzanti.
Nel nostro volume “Superbonus 110%” proponiamo alcuni esempi di clausole utili alla tutela del professionista: https://ltshop.legislazionetecnica.it/schedaprodotto.asp?id_catal=1751

SUPERBONUS ED EQUO COMPENSO DEI PROFESSIONISTI - Si ricorda che - nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali e la relativa cessione del credito introdotta dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 - è previsto l’obbligo per i soggetti cessionari dei crediti, e in particolare per istituti di credito e intermediari finanziari, di osservare le disposizioni sul c.d. “equo compenso” (vedi Compensi dei professionisti: normativa e consigli pratici (preventivo, contratto, comunicazioni varie)), nei confronti dei professionisti incaricati.
La norma dispone che, per quanto riguarda le prestazioni nell’ambito del Superbonus, il compenso è “equo” se conforme ai parametri definiti con il D.M. 17/06/2016 (vedi Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici).

GENERAL CONTRACTOR E CONGRUITÀ DEI COSTI - Altro aspetto da considerare è quello della congruità dei costi, la cui verifica è necessaria per l’accesso alle agevolazioni del Superbonus (vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli).
Per quel che riguarda le spese tecnico-professionali, tale congruità è da riferire agli importi calcolati in base al D.M. 17/06/2016 (vedi Spese tecniche Superbonus 110%, come calcolarle e dividerle tra i vari interventi).
Stante quanto sopra, a parere di chi scrive è certamente sconsigliabile che il General contractor applichi dei “ricarichi” sulle spese addebitate dai professionisti tecnici, oltre che per i motivi di “trasparenza” degli incarichi professionali sopra evidenziati, anche per non mettere a rischio i calcoli sulla congruità dei costi eseguiti dai professionisti riguardo i propri onorari.

Dalla redazione