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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 20/01/1995, n. 9
L. R. Toscana 20/01/1995, n. 9
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Titolo I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La presente legge, in attuazione dell’ art. 60 dello statuto ed in conformità con i pri |
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Art. 2 - Il procedimento amministrativo regionale1. Ai fini della presente legge, costituisce procedimento amministrativo regionale il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da part |
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Art. 3 - Procedimenti complessi1. Atti ed operazioni di un procedimento amministrativo regionale possono essere posti in essere anch |
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Art. 4 - Semplicità e informalità1. I procedimenti sono disciplinati dalla legge, dagli atti di attuazione della legge e dagli atti organizzativi interni di carat |
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Capo II - LA RESPONSABILITÀ |
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Art. 5 - Unità organizzativa responsabile1. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile, una unità organizzativa interna. 2. L’unità organizzativa responsabile costituisce, all’interno degli uffici regionali, la stru |
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Art. 6 - Individuazione1. È individuata quale responsabile un’unica unità organizzativa per l’intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza di strutture interne diverse. 2. L’attribuzi |
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Art. 7 - Responsabile del procedimento1. Il dirigente o il funzionario, preposto, anche in via sostitutiva, alla unità organizzativa |
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Art. 8 - Responsabilità del procedimento e del contratto1. Salvo che non sia diversamente stabilito, il dirigente responsabile del contratto ai sensi dell&rs |
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Art. 9 - Funzioni1. Il responsabile del procedimento: a) provvede, con le modalità previste dall’ordinamento interno, agli adempimenti procedimentali di competenza dell’unità org |
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Capo III - AVVIO DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 10 - Modalità dell’avvio1. I procedimenti sono iniziati d’ufficio o ad istanza di parte. 2. Il procedimento inizia ad istanza di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente prevede la presentazione di un’istanza, comunque denominata, e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito all’istanza med |
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Art. 11 - Mancato avvio del procedimento1. Nei casi in cui il procedimento inizia su istanza di parte e, unitamente a quest’ultima, devono essere prodotti, a cura del richi |
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Art. 12 - Esposti e segnalazioni1. Salvo che non sia altrimenti disposto, gli esposti e le segnalazioni che pervengono all’amministrazione regionale sono valutate, agli effetti del |
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Art. 13 - Protocollo regionale degli atti |
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Capo IV - PARTECIPAZIONE |
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Art. 14 - Contenuto1. I soggetti legittimati ai sensi del successivo art. 15 hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare gli interessi di cui sono portatori. |
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Art. 15 - Soggetti1. Hanno diritto di partecipare al procedimento: |
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Art. 16 - Comunicazione dell’avvio del procedimento1. L’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti di cui al primo comma, lett. a) e c |
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Art. 17 - Modalità1. La comunicazione personale è effettuata tramite avviso scritto, trasmesso, per posta o con altri mezzi, all’i |
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Art. 18 - Contenuto della comunicazione1. La comunicazione dell’avvio del procedimento deve precisare: a) il procedimento amministrativo di cui trattasi nonché l’atto finale cui |
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Art. 19 - Tempi1. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni dall’avvio del procedimento determinato ai sensi del precedente art. 10 |
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Art. 20 - Casi di esclusione1. La comunicazione dell’avvio del procedimento non è effettuata per i procedimenti che iniziano ad istanza di parte, quando il termine fissato per i medesi |
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Art. 21 - Presentazione e valutazione delle memorie e documenti1. L’amministrazione è tenuta a valutare le memorie e i documenti, presentati dai soggetti legittimati ai sensi dell’ art. 15 , che contengono elementi di fatto o di diritto rilevanti ai fini istruttori e che siano stati presentati entro il termine di cui al terzo comma. 2. Le mem |
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Art. 22 - Competenza1. Gli adempimenti dell’amministrazione di cui al presente capo sono a cura del responsabile del procedimento che vi provvede in conformità con le disposizio |
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Art. 23 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni concernenti la partecipazione non si applicano ai procedimenti tributari nonché ai procedimenti finalizzati all’adozione di atti n |
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Capo V - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 28 - Accertamento di fatti, stati e qualità personali1. Qualora, ai fini del procedimento amministrativo, debbano essere accertati fatti, stati e qualità personali di soggetti privati, la relativa certificazione o la diversa documentazione idonea ad attestarli è acquisita d’uffic |
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Art. 29 - Dichiarazione sostitutiva1. Le certificazioni possono essere sostituite, nei casi previsti dall’ordinamento vigente, da dichiarazioni sostitutive, in conformità con la legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 2. |
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Art. 30 - Autenticazione1. Per ciascun dipartimento sono individuati, con atto del coordinatore del dipartimento d’intesa con i dirigenti responsabili delle strutture interess |
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Art. 31 - Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche |
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Art. 32 - Ambito di applicazione |
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Capo VII - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 33 - Obbligo di conclusione1. I procedimenti avviati ai sensi del secondo o quinto comma dell’ art. 10 devono essere conclusi, con l&rsqu |
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Art. 34 - Superamento del termine1. La scadenza del termine non preclude l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento ancorché in ritardo. L’adoz |
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Art. 35 - Motivazione1. Gli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi devono essere motivati. 2. Devono altresì essere motivate le decisioni adottate nel corso |
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Art. 36 - Benefici finanziari1. Fermo restando quanto previsto dall’ art. 35 , gli atti con i quali vengono concessi benefici finanziari, in qualsiasi f |
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Art. 37 - Esecutività1. Salvo che le leggi regionali dispongano diversamente, gli atti amministrativi adottati dagli organ |
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Art. 38 - Atti recettizi1. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, sono recettizi tutti gli atti amministrativi che contengono ordini o divieti rivolti: |
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Art. 39 - Comunicazioni1. Gli atti amministrativi conclusivi del procedimento, qualora abbiano quali destinatari persone determinate, sono comunicati a queste ultime nelle forme previste dalle leggi vigenti. Ove |
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Titolo II - - CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI |
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Capo I - PUBBLICITÀ |
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Art. 40 - Atti amministrativi e documenti1. La conoscenza degli atti amministrativi si realizza mediante la disponibilità dei relativi |
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Art. 41 - Atti soggetti a pubblicità1. Sono soggetti a pubblicità: a) i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi; |
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Art. 42 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana |
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Art. 43 - Conoscenza degli atti soggetti a pubblicità1. Chiunque ha diritto di conoscere gli atti soggetti a pubblicità ai sensi dell’ art. 41 nonché, in quanto compatibile con le disposizioni del successivo art. 44 , gli atti negli stessi richiamati. |
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Art. 44 - Limiti alla pubblicità1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi, la pubblicità è esclusa qualora gli atti: a) contengano notizie sulla situazione sanitaria, professionale o finanziaria delle persone fisiche o comunque sulla loro vita privata, la cui divulgazione potrebbe comportare una lesione alla dignit&ag |
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Capo II - DIRITTO DI ACCESSO |
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Capo III - ESERCIZIO DELL’ACCESSO |
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Capo IV - ACCESSO E PARTECIPAZIONE |
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Titolo III - SEMPLIFICAZIONE |
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Art. 58 - Denuncia in sostituzione del provvedimento1. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercizio di un’attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l’atto amministrat |
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Art. 59 - Modalità1. Nella denuncia è attestata, da parte dell’interessato, l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, con l’eventuale auto-certificazione dell’esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi. |
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Art. 60 - Regime transitorio1. Fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al quarto comma dell’ art. 58 , le attività di cui al primo comma del medesimo articolo possono essere esercitate, previa denuncia di inizio, trascorsi |
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Art. 61 - Silenzio-assenso1. Fuori dei casi di cui all’ art. 58 , con apposito regolamento sono individuate le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta e gli altri atti di consenso previsti dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore d |
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Art. 62 - Conferenze con altre pubbliche amministrazioni, accordi di programma e altri istituti di collaborazione1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli altri strumenti di semplificazione dell’a |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 63 - Ambito di applicazione della presente legge1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove compatibili, anche agli enti pubblici dipendenti dalla regione e alle unità |
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Art. 64 - Struttura competente1. Con le modalità previste dall’ordinamento interno, è individuata, nell’a |
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Art. 65 - Revisione dei procedimenti |
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Art. 66 - Disposizione transitoria |
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