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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 18/12/2020, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 18/12/2020, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 18/12/2020, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 18/12/2020, n. 5/R.
- Deliberaz. G.R. 13/07/2023, n. 24-7195
- D.P.G.R. 27/04/2023, n. 1/R.
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica; b) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica; c) canone aggiuntivo: il corrispettivo dovuto dai titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione d |
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CAPO II - Disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche |
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Art. 3 - Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione Piemonte un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei |
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Art. 4 - Misura del canone1. L'importo unitario della componente fissa del canone annuo è pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, mentre |
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Art. 5 - Aggiornamento del canone1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la componente fissa del canone di cui all'articolo 4 è aggiornata proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo i |
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Art. 6 - Ricavi normalizzati1. I ricavi normalizzati sono direttamente correlati all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e quantificati per ciascuna utenza, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima. 2. I dati di energia elettrica immessa in re |
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Art. 7 - Versamento del canone1. La prima annualità del canone di concessione e le variazioni in aumento conseguenti a provvedimenti di variante sono versate entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente. |
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CAPO III - Disciplina del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche |
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Art. 8 - Canone aggiuntivo1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone demaniale per l'utilizzo delle acque, da co |
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Art. 9 - Misura del canone aggiuntivo1. Il canone annuo aggiuntivo di cui all'articolo 8 è pari a 20,26 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. |
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Art. 10 - Versamento del canone aggiuntivo1. Il canone aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, contestualmen |
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CAPO IV - Disposizioni comuni |
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Art. 11 - Introito1. L'introito delle annualità dei canoni di cui ai capi II e III è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze d |
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Art. 12 - Controllo delle riscossioni annuali e rimborsi1. Il controllo delle riscossioni annuali e il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto, sono effettuati con le modalità di cu |
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Art. 13 -Omesso, insufficiente o ritardato pagamento e riscossione coattiva.1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del D.P.G.R. n. |
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CAPO V - Modifiche al D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R e al D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R |
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Art. 14 - Modifica all'articolo 1 del D.P.G.R. n. 15/R del 20041. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del D.P.G.R. n. 15/R del 2004 è aggiunto il seguente: |
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Art. 15 - Modifica all'articolo 4 del D.P.G.R. n. 15/R del 20041. Al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.G.R. n. 15/R del 2004 le parole: "per causa a lui imputabile, " sono soppresse. |
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Art. 16 - Modifica all'articolo 5 del D.P.G.R. n. 15/R del 20041. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 15/R del 2004 è inserito il seguente: |
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Art. 17 - Modifiche agli articoli 10 e 20 del D.P.G.R. n. 15/R del 20041. Ai commi 1, 3 e 6 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'20 del D.P.G.R. n. 15/R del 2004 le parole: "entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposi |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 11 del D.P.G.R. n. 15/R del 20041. Al comma 2 dell'articolo 11 del D.P.G.R. n. 15/R del 2004 le parole: "entro il 30 novembre di ogni anno provvede" sono sostituite dalle seguenti: "p |
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Art. 19 - Modifica all'articolo 15-bis del D.P.G.R. n. 15/R del 20041. Il comma 2 dell'articolo 15-bis del D.P.G.R. n. 15/R del 2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 2 del D.P.G.R. n. 6/R del 20051. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del D.P.G.R. n. 6/R del 2005 è sostituita dalla seguente: "d) energetico: |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 4 del D.P.G.R. n. 6/R del 20051. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del D.P.G.R. n. 6/R del 2005 è inserito il seguente: |
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Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 6/R del 2005L'articolo 5 del D.P.G.R. n. 6/R del 2005 è sostituito dal seguente: |
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CAPO VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 23 - Finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque1. Una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è |
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Art. 24 - Norme finali1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: |
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Art. 25 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Il presente regolamen |
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