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23/12/2020

Superbonus 110%: proroghe e modifiche nel DDL bilancio 2021

Il disegno di Legge di bilancio 2021 prevede la proroga al 30/06/2022 del Superbonus 110%, nonché un parziale ampliamento della sua applicabilità.

Il progetto di Legge di bilancio 2021, approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati, interviene sulla disciplina del Superbonus 110%, l’agevolazione per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico prevista dagli artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Si segnalano le principali modifiche (con l'avvertenza che il testo del disegno di legge non è definitivo).

Proroghe
Viene prorogata l’applicazione della detrazione dal 01/07/2020 fino al 30/06/2022 (rispetto al vigente termine del 31/12/2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. 
Inoltre per gli interventi effettuati dai condomini (e soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 119, comma 9, del D.L. 34/2020), per i quali alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022. 

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), le agevolazioni si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Per le spese sostenute dal 01/07/2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31/12/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30/06/2023.

Beneficiari
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione (di cui alla lett. a), dell'art. 119, comma 9, del D.L. 34/2020) vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Interventi
Si stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

La detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e), dell'art.16-bis, comma 1, del D. P.R. 22/12/1986, n. 917), anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Nozione di unità immobiliare funzionalmente indipendente
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l'unità immobiliare "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Edifici privi di APE 
Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Opzione per la cessione o lo sconto 
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi  agevolati.

Dalla redazione