Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 15/10/2020, n. C-778/18
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 45 - Direttiva (UE) 2015/2366 - Articolo 55 - Recesso da un contratto quadro - Direttiva 2014/17/UE - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 - Pratiche di commercializzazione abbinata - Pratiche di commercializzazione aggregata - Direttiva 2014/92/UE - Conti di pagamento - Articoli da 9 a 14 - Trasferimento del conto di pagamento - Obbligo di accreditare i propri redditi su un conto di pagamento presso il creditore durante un periodo fissato dal contratto di prestito come contropartita di un vantaggio personalizzato - Durata dell’obbligo - Perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura anticipata del conto.1) L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che autorizza il creditore ad imporre al mutuatario, nell’ambito della conclusione di un contratto di credito concernente beni immobili residenziali, in cambio di un vantaggio personalizzato, l’accredito di tutti i suoi redditi salariali o assimilati su un conto di pagamento aperto presso il medesimo creditore, indipendentemente dall’importo, dalle scadenze e dalla durata del prestito. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale secondo la quale la durata dell’accredito imposto, qualora quest’ultimo non riguardi tutti i redditi salariali del mutuatario, può raggiungere dieci anni o, se inferiore, la durata del contratto di credito di cui trattasi. 2) La nozione di "spese", ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, dell’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, deve essere interpretata nel senso che essa non include la perdita di un vantaggio personalizzato offerto dal creditore al mutuatario in cambio dell’apertura di un conto presso il medesimo creditore per accreditarvi i suoi redditi nell’ambito di un contratto di credito, causata dalla chiusura di tale conto. |
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