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06/12/2020

Superbonus 110% pertinenza con caminetto: ok a cambio d’uso e accorpamento con abitazione

L’Agenzia delle entrate chiarisce fruibilità del Superbonus, per un intervento su pertinenza C/2 riscaldata da caminetto, con cambio di destinazione d’uso e contestuale accorpamento ad un’abitazione. Nostri chiarimenti tecnici per i lavori su immobili con preesistente caminetto aperto e libretto di impianto.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello n. 562 del 27/11/2020 (allegato) ha fornito diversi chiarimenti in merito alla fruibilità del Superbonus. Ne diamo conto di seguito, unitamente ad alcune importanti delucidazioni in merito agli immobili con preesistente caminetto ed alla eventuale necessità del libretto di impianto per il caminetto aperto.

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PERTINENZA RISCALDATA CON CAMINETTO - Nel caso di specie l’Istante rappresentava di essere proprietario di un immobile censito al Catasto dei fabbricati nella categoria A/3 e di due pertinenze censite, rispettivamente, nella categoria C/6 e nella categoria C/2, ciascuna dotata di caminetto fisso adibito ad impianto di riscaldamento.
In particolare, si prevede che pertinenza censita nella categoria C/2, al termine dei lavori di ristrutturazione, venga accorpata all’immobile abitativo, di categoria A/3.

In tale situazione, chiarisce in primo luogo l’Agenzia delle entrate, è possibile fruire del Superbonus per interventi che prevedano il cambio d’uso da pertinenza a residenziale, a condizione che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo.
Sul Superbonus per intervento con cambio di destinazione d’uso si veda anche Sismabonus 110% ammissibile per trasformazione di un magazzino in abitazione.

Inoltre, sono possibili sulla pertinenza in questione interventi finalizzati al risparmio energetico (nella fattispecie, isolamento termico), essendo l’immobile dotato di camino fisso, impianto rispondente pertanto alla nuova definizione di “impianto termico introdotta dal D. Leg.vo 48/2020.

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PRECISAZIONE DELL'EDITORE SULLE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate dà un parere solo sull’aspetto fiscale, non edilizio:
- l’impianto di riscaldamento c’è ed è fisso, quindi corrisponde alla definizione di legge
- si può fare il cambio d’uso da pertinenza ad abitazione con le agevolazioni
dal punto di vista della normativa fiscale ci sono le condizioni.
Ma dal punto di vista edilizio le cose possono essere diverse:
una cantina, una soffitta, un magazzino non dovrebbero essere riscaldati (salvo eccezioni, cioè ad esempio se vi sia un impianto di riscaldamento legittimamente esistente perché l'immobile è destinato ad ambito commerciale/produttivo e necessita di idonea climatizzazione degli ambienti a causa della presenza di persone e/o beni deperibili quali ad esempio prodotti agricoli o farmaceutici, materiali tecnologici, ecc.).
Se ci troviamo in queste situazioni, secondo noi l’intervento non è fattibile, anche se ci si trova nella esatta situazione indicata dall'Agenzia entrate.

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SUPERBONUS E CAMINETTI, ASPETTI TECNICI - Chiaramente l’Agenzia delle entrate non entra nei dettagli tecnici, limitandosi ad affermare che il caminetto fisso risponde alla nuova definizione di “impianto termico”.

Restano tuttavia due importanti questioni di tipo più tecnico da affrontare:
1) l’impianto (il caminetto) dovrebbe essere in linea teorica dotato di libretto;
2) ai fini dell’Ecobonus, è richiesta la presenza dell’impianto negli ambienti ove sono eseguiti i lavori.

A tale proposito, è più che scontato che un caminetto aperto non sia dotato del libretto di impianto, essendo peraltro un impianto assolutamente non normabile e di complessa standardizzazione ed essendo la sua inclusione nel novero degli “impianti termici” molto recente.
In attesa di auspicabili chiarimenti ufficiali dell’Enea, riteniamo praticabile la soluzione di sostituire il libretto con una relazione dettagliata del tecnico che certifichi la presenza dell’impianto e ne calcoli potenzialità sulla base della letteratura tecnica a disposizione.
La suddetta relazione sarà anche in grado pertanto di verificare la possibilità per il caminetto di servire per intero l’unità immobiliare cui si riferisce, a fini del rispetto del requisito della “presenza” negli ambienti oggetti dei lavori, dovendosi teoricamente - in caso contrario - escludere dal bonus i volumi non riscaldabili.

MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’INTERO EDIFICIO - Dal momento che nel caso di specie, al termine dei lavori, si verificherà l’accorpamento dell’immobile in categoria C/2 all’immobile abitativo in categoria A/3, l’Agenzia delle entrate - nell’Interpello 562/2020 in oggetto - ha ribadito che in questo caso, ai fini della fruibilità del Superbonus, è necessario che il miglioramento energetico riguardi l’intero edificio risultante dall’accorpamento e non solo la pertinenza.
Ai fini della fruibilità del Superbonus, si ricorda, è necessario il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

SUPERBONUS E BONIFICO “PARLANTE” - L’Agenzia delle entrate, nell’Interpello in commento, ha anche ribadito che ai fini della fruibilità del Superbonus è possibile utilizzare anche i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus (chiarimento già fornito dalla Circolare 06/08/2020, n. 24/E).
Si tratta del c.d. “bonifico parlante”, dal quale risultano gli elementi necessari, quali la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

SUPERBONUS ANCHE PER LAVORI IN CORSO - Dal caso di specie, riportato nel testo dell’Interpello, si evince infine che è possibile accedere all’agevolazione anche nel caso in cui i lavori siano già in corso.
Tale puntualizzazione era stata già stata fornita dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 4, ove si legge che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 01/07/2020 al 31/12/2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

Dalla redazione