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Deliberaz. G.P. Bolzano 10/11/2020, n. 873

Modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1322 del 28 novembre 2017.
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La deliberazione di Giunta provinciale n. 1322 del 28 novembre 2017 contiene i criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune.

Si ritiene opportuno prevedere alcune opzioni aggiuntive e inserire alcune precisazioni negli articoli 4 "Cumulabilità", 5 "Interventi agevolabili", 6 "Spese ammissibili", 9 "Limiti e metodo di calcolo del contributo per gli impianti di categoria C", 13 "Anti

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Allegato A - Criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune, in attuazione dell'articolo 30-bis della legge provinciale 30 gennaio 2006 n. 1, recante "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea", e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale.

Art. 2 - Categorie.

1. Gli impianti funiviari sono definiti secondo le seguenti categorie:

Categoria A:

impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in connessione con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;

Categoria B:

a) impianti a fune in esercizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo, appartenenti a comprensori sciistici locali che non sono in una situazione di concorrenza internazionale;

b) impianti a fune in esercizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo, non appartenenti o non al servizio di un comprensorio sciistico;

Categoria C:

impianti a fune in esercizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo, non compresi nelle categorie A e B, appartenenti a comprensori sciistici che sono in una situazione di concorrenza internazionale. Ai fini dei presenti criteri, gli impianti di tale categoria sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie di cui all'allegato 1:

- C1: impianti appartenenti a comprensori sciistici medio-piccoli, con portata oraria complessiva inferiore a 20.000 persone all'ora;

- C2: impianti appartenenti a comprensori sciistici medi, con portata oraria complessiva compresa tra 20.000 e 50.000 persone all'ora;

- C3: impianti appartenenti a grandi comprensori sciistici, con portata oraria complessiva superiore a 50.000 persone all'ora.

2. I comprensori sciistici locali di cui alla categoria B, lettera a), sono comprensori che non sono in una situazione di concorrenza internazionale e che:

a) non contano più di 2.000 posti letto alberghieri per sciatori e in cui si vende un numero di skipass settimanali inferiore al 15 per cento del numero totale degli skipass, con riferimento alla media degli ultimi tre anni. Si considerano skipass settimanali quelli da 5, 6, 7 o 8 giorni, di cui all'allegato 2;

oppure

b) contano meno di tre impianti, per una lunghezza inclinata non superiore a 3.000 m, oppure che sono piccoli comprensori sciistici con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone all'ora, elencati nell'allegato G al D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61.

3. Se un comprensorio sciistico viene collegato ad un altro comprensorio sciistico tramite un impianto a fune e si supera la portata complessiva, esso rimane nella stessa categoria per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.

Art. 3 - Beneficiari.

1. Beneficiari dei contributi previsti dai presenti criteri sono:

a) gli esercenti di impianti a fune;

b) i consorzi o le comunità di interesse di esercenti di impianti a fune.

2. Nel caso di impianti della categoria C, non possono beneficiare dei contributi le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione del contributo l'impresa viene trasferita o incorporata, il contributo è trasferito al concessionario subentrante. Questo deve possedere i requisiti per accedere al contributo e proseguire l'esercizio dell'impianto. Il concessionario subentrante deve assumersi e rispettare gli obblighi previsti.

Art. 4 - Cumulabilità.

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri per gli impianti delle categorie A e B, sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche fino alla misura massima del 100 per cento dei costi di investimento.

2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri per gli impianti della categoria C sono cumulabili fino alla misura massima del 45 per cento dei costi di investimento con altre agevolazioni pubbliche nonché con i finanziamenti di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1136 del 6 ottobre 2015, nei limiti di cui all'articolo 9 dei presenti criteri.

Art. 5 - Interventi agevolabili.

1. Sono agevolabili i seguenti interventi:

a) realizzazione di nuovi impianti;

b) interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, il miglioramento e il ripristino della sicurezza, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell'impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, oppure ispezioni speciali e lo spostamento delle funi portanti;

c) il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per l'emissione e il controllo dei titoli di viaggio.

2. Sono agevolabili ai sensi del comma 1 anche gli interventi relativi a impianti a fune la cui concessione non è stata rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano, a condizione che il loro tracciato si estenda prevalentemente sul territorio provinciale.

Art. 6 - Spese ammissibili.

1. Per la realizzazione di nuovi impianti sono ammissibili spese pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula di cui all'allegato A del D.P.P. 1

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