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19/11/2020

Abusi edilizi: valutazione unitaria dell'opera edilizia

La Corte di Cassazione ribadisce che ai fini della configurabilità del reato edilizio, l’attività edificatoria va valutata nel suo complesso, non essendo consentito considerare separatamente i singoli componenti dell’opera.

Nella fattispecie la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente in relazione ad un fabbricato di oltre 150 mq. privo di permesso di costruire, estendendola, in accoglimento dell’appello del PM, alla realizzazione mediante casseformi ed armature di tre pilastri a circa dieci metri dal manufatto principale. Il ricorrente contestava, tra l’altro, la responsabilità penale per tali ultimi interventi, sostenendo che gli stessi:
- rappresentassero soltanto l’elemento iniziale di una realizzazione futura;
- essendo costituiti da listelli di legno facilmente rimovibili, non potessero configurare alcun abuso né sul piano edilizio, né a fortiori in materia di prescrizioni concernenti le opere in cemento armato.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza del 22/10/2020, n. 29323, ha ribadito il principio secondo il quale l’unitarietà dell’opera, riguardata nella sua interezza, non consente la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, non essendo consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, tanto più quando si tratti di elementi facenti parte di un unico complesso edificatorio.

Ne consegue che la mancanza del permesso di costruire per il fabbricato principale si estende a tutte le componenti dell’opera complessiva e che, del pari, la disciplina prevista per le opere realizzate in conglomerato cementizio trova applicazione indistintamente per l’intero manufatto, indipendentemente dai materiali utilizzati per i singoli elementi che ne fanno parte.

Nel caso di specie la Corte ha rilevato che, stante il posizionamento delle casseformi in prossimità dell’edificio abusivo, le stesse, anche se non completate, non risultavano come parti a sè stanti sganciate da esso. Di conseguenza ha ritenuto corretta la sentenza della Corte d’Appello che le aveva considerate componenti, al pari del muretto costituente il piano di calpestio antistante il fabbricato, dell’opera abusiva.

Sul tema si segnala un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione (C. Cass. pen. 14/10/2020, n. 28495) in cui è stato precisato che:
- il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale;
- l’unitaria valutazione va effettuata anche con riferimento ad opere in grado di non assumere rilevanza penale se esaminate autonomamente, eppure suscettibili di integrare, proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, interventi richiedenti titoli abilitativi corrispondenti al permesso di costruire o ad atti ad esso equivalenti;
- la valutazione unitaria dell’opera assume rilievo anche per l’individuazione del dies a quo da considerare per la decorrenza del termine di prescrizione del reato edilizio.

Dalla redazione