Dir. UE 19/05/2010, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Dir. UE 19/05/2010, n. 31

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Direttiva 30/05/2018, n. 844
- Regolamento 11/12/2018, n. 1999.

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Articolo 1 - Oggetto

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a) il q

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Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) «edificio»: costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

2) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

3) «sistema tecnico per l’edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili; N1

3 bis) «sistema di automazione e controllo dell’edificio»: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi; N2

4) «prestazione energetica di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per

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Articolo 2 bis - Strategia di ristrutturazione a lungo termine

N3

1. “Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine prevede:”N11

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;

b) l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e

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Articolo 3 - Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del

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Articolo 4 - Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all’articolo 3. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5, una volta che il quadro sia stabilito.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno par

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Articolo 5 - Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

1. Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilisce mediante atti delegati in conformità degli articoli 23, 24 e 25 un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all’allegato III e distingue t

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Articolo 6 - Edifici di nuova costruzione

N4

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Articolo 7 - Edifici esistenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

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Articolo 8 - Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza

N4

1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della

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Articolo 9 - Edifici a energia quasi zero

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e

b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico

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Articolo 10 - Incentivi finanziari e barriere di mercato

1. In considerazione dell’importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.

2-3. N15

4. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell’elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.

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Articolo 11 - Attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L’attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale.

2. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energ

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Articolo 12 - Rilascio dell’attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato:

a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; e

b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

L&rs

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Articolo 13 - Affissione dell’attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato u

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Articolo 14 - Ispezione degli impianti di riscaldamento

N4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all’impianto di riscal

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Articolo 15 - Ispezione degli impianti di condizionamento dell’aria

N4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento dell’aria o degli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell’impianto di condizionamento dell’aria o dell’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all’impianto di condizionamento dell’aria o all’impianto di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati o al fabbisogno di rinfrescame

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Articolo 16 - Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria

1. Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione

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Articolo 17 - Esperti indipendenti

Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionam

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Articolo 18 - Sistema di controllo indipendente

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione d

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Articolo 19 - Revisione

N4

La Commiss

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Articolo 19 bis - Studio di fattibilità

N3

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Articolo 20 - Informazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all’occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorar

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Articolo 21 - Consultazione

Per facilitare l’efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti,

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Articolo 22 - Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell’allegato I mediante atti delegati in conformità

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Articolo 23 - Esercizio della delega

N4

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22

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Articolo 24 - Articolo 25

N8

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Articolo 26 - Procedura di comitato

N4

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Articolo 27 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in

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Articolo 28 - Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27.

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorre

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Articolo 29 - Abrogazione
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Articolo 30 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&rsqu

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Articolo 31 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Allegato I - Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

(di cui all’articolo 3)

1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l’uso normale di energia dell’edificio per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l’edilizia.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per la determinazione del rendimento energetico di un edificio è trasparente e aperto all’innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo secondo gli allegati nazionali delle norme generali, vale a dire ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1, and 52018-1, elaborate nell’ambito del mandato M/480 conferito al Comitato europeo di normazione (CEN). Tale disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme. N1

2. Il fabbisogno energetico p

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Allegato I bis - Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza

N10

1. La Commissione stabilisce la definizione dell’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi

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Allegato II - Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione

1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità.

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Allegato III - Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi

Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione energetica di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione energetica, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climati

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Allegato IV


PARTE A - Direttiva abrogata e sua modificazione successiva (di cui all’articolo 29)

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Allegato V - Tavola di concordanza


Direttiva 2002/91/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 4, e allegato I

Articolo 2, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 8

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