La Circolare chiarisce che fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4 del D.L. 63/2013 recanti le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici riconducibili alla Direttiva 2010/31/CE, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dovrà essere redatto secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni normative di attuazione della Direttiva 2002/91/CE.
La circolare in commento osserva in merito che la definizione della metodologia di calcolo della prestazione energetica mediante uno o più decreti prevista dall';art. 4, comma 1, del D.L. 63/2013 consiste, in realtà, in un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei decreti attuativi del D. Leg.vo 192/2005, in particolare nel D.P.R. 59/2009, contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.
Nelle more del previsto aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'art. 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 ed a specifiche norme tecniche già note (UNI/TS 11300 Parti 1-4 e raccomandazione CTI 14/2013).