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26/01/2021

Appalti pubblici sopra soglia: il collegio consultivo tecnico è obbligatorio fino al 31/12/2021

L'articolo 6 del Decreto Semplificazioni, convertito con la L. 11/09/2020, n. 120, prevede che fino al 31/12/2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante.

L'articolo 6 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con la L. 11/09/2020, n. 120 pubblicata nella G.U. del 14/09/2020 n. 228 (S.O. 33/2020), prevede che fino al 31/12/2021 (termine prorogato dalla legge di conversione del Decreto) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante.

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata al 17/07/2020, il collegio consultivo tecnico è nominato entro 30 giorni decorrenti da tale data. 

Il collegio deve svolgere la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il collegio svolge inoltre funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche disciplinati dall'art. 5 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (si veda Disciplina della sospensione dell'esecuzione delle opere pubbliche fino al 31/12/2021).

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti - o 5 in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste - dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
Il collegio si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente con funzioni di presidente (scelto dalle parti o dai componenti di nomina di parte o, in caso di mancato accordo tra le parti, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti o dalle regioni, province o città metropolitane).

Per le opere sotto soglia le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico. Inoltre, le stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da 3 componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.  

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  

Il collegio consultivo tecnico obbligatorio è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto, oppure dal 31/12/2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. Nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la costituzione del collegio, esso può essere sciolto in data anteriore all'esecuzione del contratto su accordo delle parti.

L'art. 6 del D.L. 76/2020 disciplina inoltre le modalità operative ed i compensi del collegio consultivo tecnico. 

Dalla redazione