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10/09/2020

Utilizzazione temporanea di edifici ed aree tramite convenzione con il comune

Il disegno di legge di conversione del Decreto Semplificazioni introduce nel TUE la possibilità per i comuni di consentire l'utilizzazione temporanea di edifici per la riqualificazione di aree urbane degradate e il recupero e la valorizzazione di immobili e spazi urbani.

L'art. 10 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) reca una serie di modifiche al Testo unico edilizia (TUE), di cui al D. P.R. 06/06/2001, n. 380 volte a semplificare ed accelerare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Il disegno di legge di conversione del D.L. 76/2020 approvato dal Senato il 04/09/2020 introduce l'art. 23-quater nel TUE, il quale consente ai comuni di prevedere, mediante convenzione, l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree (per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico) ai fini di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate, recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, favorendo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale.
La convenzione deve prevedere:
- la durata e le modalità dell'uso temporaneo degli immobili e delle aree;
- le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
- le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili.
Si precisa che l’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 

Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
 

Dalla redazione