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Sent. C. Giustizia UE 16/07/2020, n. C-686/19

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Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Nozione di «costo totale del credito per il consumatore» - Spese connesse alla proroga del credito.

La nozione di "costo totale del credito per il consumatore", di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che tale nozione include le spese dell’eventuale proroga del credito, qualora, per un verso, le condizioni concrete e precise della sua eventuale proroga, compresa la durata di quest’ultima, facciano parte delle clausole e delle condizioni convenute nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario e, per altro verso, il mutuante sia a conoscenza delle spese stesse.

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