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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 29/05/1980, n. 54
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1In attuazione degli artt. 118 della Costituzione |
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Art. 2Al finanziamento delle funzioni delegate e sub-delegate provvede la legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, det |
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Art. 3Con la legge regionale di adozione del bilancio annuale sono determinate le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi de |
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Art. 4Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione agli Enti locali mediante direttive adottate con atto |
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Art. 5Gli Enti locali destinatari delle funzioni delegate o sub-delegate possono promuovere la revisione delle direttive regionali previste dagli artt. prece |
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Art. 6Il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta stabiliscono, contestualmente all'adozione delle direttive di rispettiva comp |
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Art. 7In caso di inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o sub-delegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultant |
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Art. 8Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per l'audizione della Sezione regionale dell'A.N.C.I., della Sezione regionale dell'U.N.C |
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Art. 9Restano di competenza regionale le funzioni amministrative aventi ad oggetto la partecipazione della Regione ad attività di competenza di Organi centr |
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Art. 10La Regione e gli Enti locali destinatari della delega o della sub-delega di funzioni amministrative sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni |
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Art. 11Gli atti amministrativi emanati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono definitivi e su di essi la Regione esercit |
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Art. 12La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli Enti destinatari della delega o sub-delega di funzioni regionali, ai sensi della presente legg |
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TITOLO II - Servizi sociali |
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Art. 13Sono delegate ai Comuni, che le esercitano mediante le unità locali dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative concernenti gli interve |
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Art. 14Sono sub-delegate ai Comuni, che le esercitano mediante le unità locali dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative delegate alla Regio |
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Art. 15Sono delegate alle Province, nella materia dell'istruzione professionale e artigiana, tutte le funzioni amministrative regionali, escluse le funzioni attinenti: |
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Art. 16Sono delegate ai Comuni ed alle Province le funzioni regionali relative ad interventi per i musei e le biblioteche degli Enti locali e ad interventi pe |
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TITOLO III - Sviluppo economico |
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Art. 17Sono delegate ai Comuni, nella materia fiere e mercati, le funzioni amministrative regionali concernenti autorizzazioni, certificazioni, concessioni, r |
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Art. 18Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali relative alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commerc |
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Art. 19Sono delegate ai Comuni, nella materia del Turismo e dell'Industria alberghiera, le seguenti funzioni: a) istruttoria delle domande relative alla classificazione degli alberghi, pensioni e locande, nonché i complessi ricettivi extra - alberghieri quali i campeggi ed i villaggi turistici; |
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Art. 20Sono delegate ai Comuni, nella materia delle cave e torbiere, le funzioni amministrative concernenti autorizzazioni alla ricerca per lo sfruttamento di |
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Art. 21Sono delegate alle Province le funzioni amministrative, nella materia dell'artigianato, relative alle botteghe - scuola, di cui alla legge regionale 19 |
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Art. 22Sono delegate alle Comunità montane per l'intero territorio dei comuni componenti e, per i comuni non compresi in esse, alle province le funzioni amministrative, nelle materie agricoltura e foreste. N2 Le funzioni amministrative di cui al comma preced |
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TITOLO IV |
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Art. 23 |
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Art. 24Sono sub-delegate alle Province le funzioni amministrative nella materia dei trasporti attinenti all'istruttoria delle domande per l'iscrizione all'Alb |
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Art. 25Sono sub-delegate alle Province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti, ad eccezione di quelle che concernono: |
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Art. 26Sono delegate alle Province le funzioni amministrative, nella materia edilizia residenziale pubblica, relative agli Istituti autonomi per le case popol |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 27Restano ferme le disposizioni legislative regionali che abbiano disposto deleghe di funzioni amministrative agli Enti locali non espressamente contempl |
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Art. 28La Regione adegua la sua legislazione ai principi di cui alla presente legge ed apporta, ove necessario, modifiche alle leggi regionali vigenti al fine di |
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Art. 29Per la prima applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare corsi di informazione e di formazione del personale amministrativo regionale e degli Enti locali, stipulando, ove del caso, convenzioni con le Università della R |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 22/12/2004, n. 16.
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