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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Aggiornamento dell’elenco di controllo delle sostanze inquinanti nelle acque
La Decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 8-ter, paragrafo 1, della Direttiva 2008/105/CE che prevede la costituzione di un elenco di controllo (da aggiornare ogni 24 mesi) delle sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'art. 16, par. 2, della Direttiva 2000/60/CE.
SELEZIONE DELLE SOSTANZE - L’elenco contiene una selezione di sostanze da monitorare tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione europea per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse possono presentare. Sono prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate.
Il processo di selezione tiene conto delle informazioni indicate all'articolo 8-ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), della Direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.
OBBLIGO DI MONITORAGGIO - Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per ciascuna sostanza presente negli elenchi successivi al primo, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco (articolo 8-ter, paragrafo 3).
Al riguardo si segnala che il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo è disciplinato, secondo la normativa italiana, dall’art. 78-undecies del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, inserito dal D. Leg.vo 13/10/2015, n. 172.
ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI CONTROLLO - L’elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla Decisione 20/03/2015, n. 495 della Commissione europea e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e dei limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo. L’elenco era stato sostituito dalla Decisione 05/06/2018, n. 840, a sua volta abrogata e sostituita dalla Decisione 04/08/2020, n. 1161, pubblicata nella GUUE 06/08/2020, n. L 257.
ELENCO AGGIORNATO (DEC. 1161/2020)
Denominazione della sostanza o delgruppo di sostanze | Numero CAS (1) | Numero EU (2) | Metodi di analisi indicativi (3) (4) | Limite massimo ammissibile di rilevabilità del metodo (ng/l) |
Metaflumizone | 139968-49-3 | 604-167-6 | LLE-LC-MS-MS | 65 |
Amoxicillina | 26787-78-0 | 248-003-8 | SPE-LC-MS-MS | 78 |
Ciprofloxacina | 85721-33-1 | 617-751-0 | SPE-LC-MS-MS | 89 |
Sulfametossazolo (5) | 723-46-6 | 211-963-3 | SPE-LC-MS-MS | 100 |
Trimetoprim (5) | 738-70-5 | 212-006-2 | SPE-LC-MS-MS | 100 |
Venlafaxina e O-desmetilvenlafaxina (6) | 93413-69-5 93413-62-8 | 618-944-2 700-516-2 | SPE-LC-MS-MS | 6 |
Composti azolici (7) Clotrimazolo Fluconazolo Imazalil Ipconazolo Metconazolo Miconazolo Penconazolo Procloraz Tebuconazolo Tetraconazolo |
23593-75-1 86386-73-4 35554-44-0 125225-28-7 125116-23-6 22916-47-8 66246-88-6 67747-09-5 107534-96-3 112281-77-3 |
245-764-8 627-806-0 252-615-0 603-038-1 603-031-3 245-324-5 266-275-6 266-994-5 403-640-2 407-760-6 | SPE-LC-MS-MS |
20 250 800 44 29 200 1 700 161 240 1 900 |
Dimossistrobina | 149961-52-4 | 604-712-8 | SPE-LC-MS-MS | 32 |
Famoxadone | 131807-57-3 | 603-520-1 | SPE-LC-MS-MS | 8,5 |
(1) Chemical Abstracts Services
(2) Numero Unione europea
(3) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell’intero campione d’acqua.
(4) Metodi di estrazione:
LLE - estrazione liquido-liquido
SPE - estrazione in fase solida
Metodi di analisi:
LC-MS-MS - Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo.
(5) Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.
(6) La venlafaxina e l’O-desmetilvenlafaxina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.
(7) I composti azolici sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.
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