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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/06/2020, n. 087/Pres.

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
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Testo del documento


IL PRESIDENTE


Visto l’articolo 15 bis comma 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l’istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e ai privati;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 15 bis il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2012, n. 069/Pres. con il quale è stato emanato il “Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educat

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Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le spese di investimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito denominato Fondo, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, il Fondo persegue l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per la prima infanzia e di migliorare e adeguare la rete esistente, nonché di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia mediante la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio.


Art. 2. - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all’articolo 3:

a) i soggetti pubblici che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all’articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;

b) i soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all’articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere:

a) proprietari di immobili destinati o da destinare a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;

b) titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare, con l’assenso del proprietario, a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l’ultimazione dell’intervento edilizio.


Art. 3. - Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, afferenti a strutture destinate o da destinare a servizi per la prima infanzia, definiti dall’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia) con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

2. E’ ammissibile una sola domanda per edificio.

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