2. Ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, il Fondo persegue l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per la prima infanzia e di migliorare e adeguare la rete esistente, nonché di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia mediante la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio.
Art. 2. - Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all’articolo 3:
a) i soggetti pubblici che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all’articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere:
a) proprietari di immobili destinati o da destinare a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;
b) titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare, con l’assenso del proprietario, a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l’ultimazione dell’intervento edilizio.
Art. 3. - Interventi finanziabili
1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, afferenti a strutture destinate o da destinare a servizi per la prima infanzia, definiti dall’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia) con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.
2. E’ ammissibile una sola domanda per edificio.