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03/08/2020

Demolizione e ricostruzione di edifici con rispetto delle distanze: deroghe e limiti

La demolizione e ricostruzione di edifici sono comunque consentite mantenendo le preesistenti distanze e possono essere riconosciuti incentivi volumetrici con ampliamenti fuori sagoma e superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

L'art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha, tra l'altro, modificato la disciplina relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti.

Il nuovo art. 2-bis, comma 1-ter, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia) prevede quanto segue:
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Ai sensi della prima parte della norma, la demolizione e ricostruzione è consentita con mantenimento delle preesistenti distanze:
- con possibile utilizzo di premialità volumetriche
- con ampliamenti fuori sagoma e
- con superamento dell'altezza massima dell’edificio demolito.

La seconda parte della norma (nella quale sono presenti alcuni refusi) introduce rigidi limiti in zona A.
Tenuto conto che l'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 è relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (e prendendo in considerazione la lett. d) dell'art. 3. comma 1, del D.P.R. 380/2001), si ritiene che il senso della norma possa essere verosimilmente che nelle zone omogenee A, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, il mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti è consentito esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.  

Dalla redazione