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16/07/2020

Sanatoria urbanistica e paesaggistica: nozione di volume rilevante

Il TAR Toscana chiarisce la differenza tra la nozione di volume utile ai fini urbanistici e la nozione di volume rilevante ai fini paesaggistici ai fini della concessione delle rispettive sanatorie.

Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica, nonché di compatibilità paesaggistica, per l'innalzamento del sottotetto della sua abitazione utilizzato come deposito idrico e nel quale era stato realizzato un vano ripostiglio con annesso servizio igienico. Entrambe le istanze erano state rigettate dal Comune. Secondo la ricorrente si trattava di un mero volume tecnico urbanisticamente irrilevante. 

Secondo il TAR Toscana 16/06/2020, n. 744, la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i "volumi tecnici" dal calcolo della volumetria edificabile non può essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria che, a sua volta, tutela l'interesse alla percezione visiva dei volumi e, ciò, a prescindere dalla loro destinazione.

Ed infatti, la nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici: mentre nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico.
Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, mentre, al contrario, un volume rilevante ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio e, dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria.

Nel caso di specie risultava dunque del tutto indifferente che l’intervento di sopraelevazione eseguito dalla ricorrente fosse stato realizzato all'asserito fine di contenere impianti tecnologici, poiché tale intervento aveva dato luogo comunque alla creazione di un maggior volume, esterno al corpo di fabbrica dell’edificio e dunque visibile.

In ogni caso, secondo il TAR, l’intervento assumeva rilevanza anche ai fini urbanistici in quanto l’innalzamento del sottotetto aveva determinato la creazione di una superficie sfruttabile a fini abitativi e non un semplice volume tecnico, circostanza quest’ultima che risultava confermata dal fatto che in prossimità del locale era stato realizzato un bagno e un ripostiglio e, ciò, oltre all’avvenuto allargamento e illuminazione delle scale di collegamento al sottostante appartamento.

 

Dalla redazione