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09/07/2020

Le misure del D.L. Semplificazioni in materia edilizia, modifiche al T.U.E.

La bozza del D.L. Semplificazioni approvata dal Consiglio dei ministri il 06/07/2020 prevede, tra l’altro, misure di semplificazione in materia edilizia per agevolare la rigenerazione urbana.

Si segnalano di seguito le principali misure previste dall'art. 10 della bozza del D.L. Semplificazioni che comportano modifiche al Testo unico edilizia (T.U.E. - D. P.R. 06/06/2001, n. 380) .

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
In caso di interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici, viene modificato l’art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001, stabilendo che la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti e gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito. Ciò implicherebbe quindi la possibilità di ricostruire un edificio con maggiore volume e di diversa sagoma e altezza, mantenendo le distanze preesistenti.

MODIFICHE DEI PROSPETTI COME OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Viene modificato l’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativo alle definizioni degli interventi edilizi, facendo rientrare nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio; purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Ai sensi delle disposizioni della bozza del D.L. che modificano l'art. 3 del D.P.R. 380/2001, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Si prevede anche la modifica della lett. e-bis) dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in virtù della quale possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (attività edilizia libera) anche le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 (attualmente sono 90) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI
Si modifica l’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale lo stato legittimo dell'immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio (o nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale non sia disponibile copia), lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 modificato dalla bozza di D.L. Semplificazioni, al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

SILENZIO ASSENSO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Con riferimento al silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, si prevede il rilascio da parte del SUE entro, 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, di un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego (altrimenti nello stesso termine si comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti).

SCIA
Viene integrato l’art. 24 del D.P.R. 380/2001 sull’agibilità degli edifici, prevedendo che la segnalazione certificata può essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti che verranno definiti con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

TOLLERANZE COSTRUTTIVE
Viene introdotto nel T.U.E. l’art. 34-bis relativo alle tolleranze costruttive. Ai sensi del nuovo articolo non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo (si prevede la contestuale abrogazione dell’art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/2001).
Inoltre, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Le tolleranze esecutive suddette realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

TERMINI
Si prevede la possibilità di prorogare di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31/12/2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applicherebbe alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione