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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 04/03/1989, n. 77
D.L. 04/03/1989, n. 77
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[Premessa] |
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Capo II - NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME |
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Art. 9.1. N1 2. N1 3. N1 4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legg |
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Art. 10.1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio dec |
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Art. 11.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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