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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 25/06/2020, n. 3/R.
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Testo del documentoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA E SUO UTILIZZO. ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2019, N. 14 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA)”Art. 1. - (Oggetto) 1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), disciplina l’attribuzione e l’utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché i termini e le modalità dell’esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della l.r. 14/2019 si considera la classificazione territoriale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988. Art. 2. - (Superficie e popolazione montana) 1. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 sono ripartite tra le unioni montane piemontesi considerando: a) la superficie del territorio montano per una quota pari al 70 per cento; b) la popolazione residente per una quota pari al 30 per cento. 2. A tal fine, per i comuni interamente montani, si utilizzano i dati ufficiali Istat riferiti alla popolazione residente (aggiornamento a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Piemonte) nel penultimo anno precedente all’anno di riparto o, qualora non disponibili, quelli dell’ultima rilevazione pubblicata. 3. Per i comuni parzialmente montani si utilizzano i dati riferiti alla sola popolazione residente nelle porzioni classificate montane del comune. Resta esclusa dal computo la popolazione dei comuni compresi in unioni montane non classificati montani o parzialmente montani ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988. 4. La quota di risorse da imputare a ciascun comune dell’unione montana è calcolata sulla base del rapporto tra la rispettiva popolazione e il totale della popolazione di tutte le unioni montane e tra la superficie montana comunale e la superficie montana complessiva di tutte le unioni montane. 5. Ai fini del riparto di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a della l.r. 14/2019, i comuni che non fanno parte di un’unione ma che svolgono le funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 della l.r. 14/2019, in convenzione con un’unione montana, sono considerati inclusi nell’unione stessa. Art. 3. - (Criteri premianti) |
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