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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del proprietario committente per omesso deposito del progetto antisismico
La Corte di Cassazione penale, sentenza 13/05/2020, n. 14728, ribadisce il principio secondo il quale il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 380/2001 può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti dalla legge per l'esecuzione di interventi edilizi in zone sismiche e, quindi, anche dal proprietario committente delle opere che abbia omesso di vigilare sull'attività del professionista incaricato del deposito presso gli uffici competenti del progetto antisismico.
NORME DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 93, D.P.R. 380/2001 chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zona sismica, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità penale punita dall’art. 95, D.P.R. 380/2001.
FATTISPECIE
Nel caso di specie il proprietario di un immobile in zona sismica si era avvalso di un pool di professionisti specializzati per la realizzazione di varie opere edilizie, tra le quali l’innalzamento del sottotetto e la realizzazione di scale interne in cemento armato a collegamento dei vari piani dello stabile, in assenza di permesso di costruire e di denuncia dei lavori allo sportello unico. Il proprietario, avendo ottenuto la sanatoria edilizia, si opponeva alla condanna per il reato di cui all’art. 95, D.P.R. 380/2001 per l’omesso deposito del progetto, adducendo l'estinzione del reato dovuta alla sanatoria e che comunque l'obbligo spettava ai professionisti incaricati della progettazione ed esecuzione delle opere.
SANATORIA EDILIZIA ED ESTINZIONE DEI SOLI REATI URBANISTICI
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato che il permesso di costruire in sanatoria estingue esclusivamente i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, non quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio che hanno una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (C. Cass. pen. 07/12/2018, n. 54707; C. Cass. pen. 07/08/2017, n. 38953).
SOGGETTI RESPONSABILI
Con riferimento alla invocata mancanza di colpa è stato precisato che il destinatario diretto e immediato del precetto penalmente sanzionato di cui all’art. 93, comma 1, D.P.R. 380/2001 - che, come sopra evidenziato, attribuisce la responsabilità penale del reato a chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni - è in primo luogo il proprietario dell'immobile e/o il committente dei lavori il quale deve indicare anche il nome del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore, le cui responsabilità si affiancano a quella del committente, ma non la escludono.
Ed infatti il reato in questione può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto del preavviso e del deposito dei progetti e degli allegati tecnici, e quindi oltre che dal proprietario, può essere commesso dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed, in genere, da chi ha la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da quei soggetti che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione senza accertarsi degli intervenuti adempimenti. Trattandosi di contravvenzione, l'autore ne risponde anche a titolo di colpa e, in particolare, anche di "culpa in eligendo" e "in vigilando".