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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Niente contributo all’ANAC per le gare avviate dal 19/05/2020 al 31/12/2020
L’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) dispone che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 1 della L. 266/2005, comma 65 (vedi Contributi all’ANAC sui contratti pubblici: importi e modalità di adempimento (2019)), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020.
Dal canto suo l’Autorità, con Comunicato del 20/05/2020, ha chiarito che per il periodo in oggetto sono esonerati dal versamento del contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera o);
- gli operatori economici, di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera p), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
- è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati, mentre per le procedure già avviate alla data del 18/05/2020 la contribuzione è comunque dovuta;
- per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara (quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio, vedi Bandi e avvisi di gare pubbliche: contenuti e modalità di pubblicazione) oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG (Rischio operativo nelle concessioni di costruzione e gestione (C. Stato 3653/2016)) e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.