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13/04/2020

Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: proroga al 15 maggio

L'art. 37 del D.L. 23/2020 ha prorogato al 15/05/2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dei termini dei procedimenti disciplinari. Ulteriori modifiche sono tuttavia in arrivo.

Sulla G.U. 08/04/2020, n. 94, è stato pubblicato il D.L. 08/04/2020, n. 23 - c.d. decreto "liquidità" - che reca nuovi interventi per far fronte all'emergenza sanitaria in atto.

L'art. 37 del D.L. 23/2020 ha previsto la proroga - dal 15/04/2020 al 15/05/2020 - del termine previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. 18/2020. Detti commi prevedono pertanto ora quanto segue, nel testo coordinato (si tenga peraltro conto che nei lavori di conversione in legge del D.L. 18/2020 è prevista una completa revisione dell'articolo 103 come qui commentato - vedi per dettagli Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi).

Comma 1: Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Comma 5: I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 maggio 2020.

Da segnalare che non è stata invece toccata - forse per errore - la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 103 del D.L. 18/2020, la quale pertanto tutt'ora dispone quanto segue.

Comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Per un approfondimento con interpretazioni e casistica si rinvia a Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi.

Dalla redazione