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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011
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[Premessa]Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni general |
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Art. 2. - Definizioni1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono per: a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione; |
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Art. 3. - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto dirigenzia |
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Art. 4. - Effettuazione dei lavori sotto tensione1. I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavori siano e |
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Art. 5. - Formazione e idoneità1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e |
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Art. 6. - Abilitazione dei lavoratori1. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell'id |
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Art. 7. - Attrezzature1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l'identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità de |
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Art. 8. - Diritto di riconoscimento1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3, le aziende già |
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Art. 9. - Abrogazioni1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti di cui |
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ALLEGATO I - COMMISSIONE PER I LAVORI SOTTO TENSIONE: COMPOSIZIONE, COMPITI E ORGANIZZAZIONE1. Composizione 1.1 La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da: a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute; |
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ALLEGATO II - MODALITÀ PER L' AUTORIZZAZIONE, REQUISITI MINIMI DELLE AZIENDE, CONTROLLO DELLE AZIENDE1. Modalità per l'autorizzazione 1.1 Presentazione della domanda 1.1.1 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Div. VI. 1.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente, deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei lavori sotto tensione previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata. 1.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione 1.2.1 All’istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 1.1, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico: a) atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio di attività oggetto di istanza; b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo punto 2 in termini di organizzazione, controllo e procedure di lavoro; c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatta in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro redatta in conformità ai principi della norma BS OHSAS 18001:2007, entrambe rilasciate da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilateral |
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ALLEGATO III - CARATTERISTICHE, INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI DI FORMAZIONE, REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI E MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione 1.1. I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato secondo il successivo punto 3.1., devono essere correlati alla complessità dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti e le necessarie esercitazioni. 1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti e responsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da eseguirsi sotto tensione. 1.3. Si considerano idonei ai fini dei punti 1.1 e 1.2 i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 501101 e CEI 1115. 1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione. 2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione 2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi. 2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le seguenti indicazioni: a) deve essere previsto l'inquadramento legislativo e normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione; b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per il tipo di lavoro sotto tensione (isolamento, scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica elettrica; |
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17/12/2024
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