La lettera c-bis), dell'art. 2, comma 479, della L. 24/12/2007, n. 244 (introdotta dal D.L. 02/03/2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), prevede che l'ammissione al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa è subordinata alla sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Il Decreto stabilisce le condizioni ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi della lett. c-bis) dell'art. 2, comma 479, della L. 24/12/2007, n. 244, stabilendo anche la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo e l'ammontare delle agevolazioni.
Il Decreto adotta inoltre disposizioni in merito all'estensione dell'accesso ai benefici del Fondo per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista dall'art. 54, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), in deroga temporanea alla disciplina del Fondo.