Con la Nota n. 619 del 16/01/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si esprime in merito alle recenti novità in tema di semplificazione amministrativa introdotte dalla L. 12/11/2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto l'art. 44-bis nell'articolato del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa).
Il documento in esame tende a chiarire la disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ed in particolare esclude la presentazione del DURC mediante autocertificazione.
Ricordando che ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 sono oggetto di certificazione ed autocertificazione «stati, qualità personali e fatti», il documento afferma che l'art. 44-bis, prevedendo l'acquisizione d'ufficio da parte delle P.A. delle informazioni relative alla regolarità contributiva o la verifica delle stesse in caso di dichiarazione sostitutiva, si limita a stabilire la modalità di acquisizione e gestione del DURC, senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali, assicuratore, Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente su stati, qualità personali o fatti.
A tal proposito è opportuno ricordare che il comma 14-bis, dell'art. 4, del D.L. 70/2011 consente l'autocertificazione del DURC per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro.