Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per un utile orientamento nell'azione istituzionale del personale del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco nel settore della prevenzione incendi, si trasmette l'unito documento redatto dal Consigliere di Corte d'Appello e Pretore di Torino Dott. Raffaele Guariniello.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 4 ottobre 1985; Pres. DE MARTINO, Est. GRIECO, P. M. CIAMPANI (concl. parz. diff.); ric. Pisano. Conferma Pret. Pescara 10 maggio 1984.
Conferma Pret. Pescara 10 maggio 1984.
Infortuni sul lavoro - Attività non soggette al controllo dei vigili del fuoco - Misure antincendio - Omissione - Reato - Sussistenza (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, articoli 33, 36).
E' responsabile del reato di cui all'art. 33 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 R il datore di lavoro che ometta di adottare idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio, pur quando eserciti un'attività non soggetta al controllo dei vigili del fuoco (1).
E' responsabile del reato di cui all'art. 33 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 R il datore di lavoro che ometta di adottare idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio, pur quando eserciti un'attività non soggetta al controllo dei vigili del fuoco (1).
(1) Prevenzione incendi e sicurezza del Lavoro.
1. - (L'obbligo del controllo dei vigili del fuoco). - Nel settore della sicurezza antincendi, più che mai aperto rimane