Circ.Min. Interno 26/09/1962, n. 92 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Min. Interno 26/09/1962, n. 92

Disciplina degli impianti per la colorazione artificiale dei prodotti ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili.
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[Premessa]



In considerazione della sempre maggiore diffusione di procedimenti tecnici più aggiornati, applicati per la colorazione artificiale e la maturazione accelerata dei prodotti ortofrutticoli, si è sentita la necessità di studiare ed e

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ALLEGATO - CIRCOLARE N. 10/01002 IN DATA 27 GIUGNO 1962.


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«Criteri di massima cui devono rispondere, ai fini della sicurezza, gli impianti per lo sverdimento, l'imbiancamento ed altri trattamenti similari di prodotti ortofrutticoli mediante atmosfere contenenti gas infiammabili».


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Norme approvate dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta del 12 aprile 1962

1) I locali adibiti a celle o «stufe» di sverdimento, ecc. devono essere sistemati in fabbricati a se stanti isolati da ogni lato da fabbricati di abitazione eccetto per quanto più oltre considerato.

Questo criterio deve essere rigidamente applicato agli impianti ad acetilene per i quali si mantiene la prescrizione che le celle debbano distare da case di abitazione non meno di 20 metri.

Per gli impianti ad etilene questa distanza può essere in ogni caso ridotta a 5 metri: in casi particolari (vedi punto 10) può essere consentito che uno solo dei lati del fabbricato adibito a celle possa avere in comune, anche con case di abitazione, una parete (mai la copertura) a condizione che la parete sia formata da un muro continuo senza nessuna apertura anche per la parte sovrastante le celle e che comunque il muro non costituisca quello perimetrale di una cella.

Sia per gli impianti ad acetilene che per quelli ad acetilene può inoltre essere consentito che un lato del fabbricato adibito a celle possa essere contiguo a laboratori, magazzini, depositi pertinenti alla stessa ditta esercente l'impianto a condizione che il lato contiguo sia formato da muro continuo senza aperture di sorta e che non costituisca il muro perimetrale di una cella.

2) La struttura del fabbricato adibito a celle di sverdimento deve essere per quanto possibile leggera; ciò vale principalmente per la copertura.

L'altezza massima interna delle celle non deve essere maggiore di 3 metri. La cubatura geometrica di ogni singola cella non deve essere inferiore a 30 mc. né superiore, per gli impianti ad acetilene, a 60 mc. né superiore, per gli impianti ad etilene, a 120 mc.

Ogni cella di cubatura fino a 60 mc. deve essere munita di un ingresso; quelle di cubatura fino a 120 mc. di due ingressi.

Tutte le celle devono essere munite di finestre corredate di vetri retinati.

La superficie totale degli ingressi e delle finestre deve corrispondere ad almeno 1/25 della superficie totale delle pareti perimetrali e del soffitto.

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