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12/03/2020

Abusi edilizi e presupposti per l'esclusione della responsabilità del proprietario non committente

In tema di reati edilizi, la Corte di Cassazione specifica in quali casi può essere esclusa la responsabilità del proprietario di un terreno sul quale altri abbiano realizzato opere abusive.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che condannava i ricorrenti, proprietari di un terreno, perché ritenuti colpevoli dei reati di edificazione in assenza di permesso di costruire in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. 

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la loro responsabilità fosse stata ritenuta solo in virtù del fatto che essi fossero proprietari ed avessero dunque un interesse all'incremento economico dei propri patrimoni, nonostante non fossero mai stati rinvenuti sul posto ove si era verificato l'abuso e non vi fosse prova di alcun loro coinvolgimento morale o materiale, e tale mancanza di prova avrebbe dovuto condurre alla loro assoluzione per non aver commesso il fatto.   

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Corte di Cassazione ha premesso che, in tema di costruzione edilizia abusiva, il proprietario non formalmente committente risponde del reato edilizio, ai sensi dell'art. 44, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380, e dell'art. 110 del Codice penale, allorché, a conoscenza dell'assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire, abbia fornito un contributo causale che abbia agevolato la edificazione abusiva.

Il giudice deve verificare l'esistenza di comportamenti, che possono assumere sia forma positiva che negativa, dai quali si possa ricavare una compartecipazione anche solo morale nella altrui condotta illecita. Infatti, la responsabilità del proprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene, né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, ma dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato. 

La Sent. C. Cass. pen. 21/01/2020, n. 2200, ha ribadito in proposito che l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, che si connotino per la gravità, precisione e concordanza e che nella casistica giurisprudenziale sono ravvisati:
- nella piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e nell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione;
- nella sussistenza di rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario;
- nell'eventuale presenza in loco del proprietario dell'area durante l'effettuazione dei lavori;
- nello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- nella richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria;
- nel particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari;
- nella fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione;
- nella circostanza che il proprietario abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva;
- in tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa.

La Suprema Corte ha aggiunto poi che, in tema di reati edilizi, ai fini del disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato previsto dall'art. 44, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380, è necessario escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'abuso edilizio, ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione.

CONCLUSIONI
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano valorizzato la piena disponibilità del bene in capo ai due imputati e il fatto che questi non avessero fornito la prova di non essere stati in grado di impedirne la realizzazione. Pertanto, la Suprema Corte ha sottolineato che non vi era prova che l'abuso fosse stato commesso eludendo la vigilanza del proprietario e, per tali ragioni, ha ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti. 

 

Dalla redazione