D. Min. Ambiente e Tutela Terr. 13/05/2009 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. 13/05/2009

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche;

Visto l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesim

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Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, dopo le parole «utenze domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

2. Nel titolo dell'articolo 2 la parola «Autorizzazioni» è sostituita dalla parola «Approvazioni».

3. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia».

4. Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'

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Allegato Ia - Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta

Parte di provvedimento in formato grafico

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