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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 20/02/2009, n. 23
D. Leg.vo 20/02/2009, n. 23
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3; Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal |
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 2301. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.». 2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»; b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»; c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»; d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede;»; e) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti a |
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Art. 4. - Invarianza degli oneri1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri p |
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