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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. 29/05/2008

Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica.
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[Premessa]



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Art. 1.

È approvata la metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell’indu

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Art. 2.

Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entr

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ALLEGATOAPAT - AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI


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PROCEDURA DI MISURA E DI VALUTAZIONE DEL VALORE DI INDUZIONE MAGNETICA UTILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL NON SUPERAMENTO DEL VALORE DI ATTENZIONE E DELL’OBIETTIVO DI QUALITÀART. 5 D.P.C.M. 8.7.2003 (G.U. 29.8.2003, n. 200)


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1. PREMESSA

Il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” R (G.U. 29.8.2003, n. 200) modifica sostanzialme

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2. INTRODUZIONE

Questo documento definisce la procedura di misura e valutazione dell’induzione magnetica generata da elettrodotti nel rispetto dei principi della Legge Quadro 36/01 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

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3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE


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3.1 Considerazioni preliminari

La tutela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, si esplica sia sull’esercizio degli elettrodotti (art.5), s

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3.2 Oggetto

L’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 prescrive che si assuma per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

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3.3 Applicabilità

La presente procedura si applica a tutti gli elettrodotti come definiti dalla Legge 22 febbraio 2001,

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4. DEFINIZIONI

In riferimento alla presente procedura, valgono le definizioni contenute nei seguenti documenti:

- Allegato A del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29

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5. PROCEDURA


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5.1 Misura dell’induzione magnetica

L’art. 5 comma 1 D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 prescrive che le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01 e successivi aggiornamenti.

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5.2 Valutazioni ai fini della verifica del rispetto dei riferimenti normativi

Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Al fine di tener conto delle condizioni di esercizio degli elett

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5.2.1 Valutazione indiretta dell’induzione magnetica

Per stimare il livello di esposizione in qualunque giorno dell’anno, anche diverso da quello di misura, è possibile, in determinate condizioni, ricorrere ad un metodo indiretto estrapolando il valore dell’induzione magnetica a partire dalle misure di induzione eseguite e dai dati di corrente storici dell’elettrodotto.

Le condizioni che permettono l’estrapolazione sono quelle che garantiscono la dipendenza di causa-effetto tra la corrente nell’elettrodotto presso il quale si svolge l’intervento e l’induzione magnetica nel punto di misura. Si assume per valida la relazione se il coefficiente di correlazione r(B,I), tra serie di dati di induzione e di corrente individuati come specificato nel seguito, vale almeno 0,9. Tali condizioni potrebbero non essere soddisfatte in presenza di più elettrodotti o di altre sorgenti di campo magnetico a 50 Hz.

Procedura:

1. Si acquisiscono valori di induzione magnetica per un periodo pari ad almeno 24 ore. Il periodo di misura dovrà inoltre consentire l’acq

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6. DATI PER LA VALUTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 comma 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, in riferimento all’art. 14 comma 4 della L.Q. 36/01, per i medesimi elettrodotti, i gestori provvedono a comunicare agli organi di controllo con frequenza trimestrale i periodi di esercizio in condizioni normali e i periodi di esercizio in condizioni di emergenza, indicandone la motivazione. Nel caso di mancata comunicazione di quanto sopra o di indisp

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7. BIBLIOGRAFIA

[1] Norma CEI 211-6 2001-01 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

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