L’art. 1 comma 44, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R ha esteso alle prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia l’applicazione dell’istituto del reverse charge, di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile opera in relazione alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a loro volta, come subappaltatori.
Per quanto concerne l’individuazione del settore edile la medesima circolare ha precisato che sia l’appaltatore che il subappaltatore devono operare nel settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, trasfuso ne