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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Territorio 15/06/2007, n. 7/T
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[Premessa] |
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1. PremessaL’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha dato un rilevante impulso all’attività di accertamento in catasto di quei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero non dichiarati, pre |
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2. Normativa di riferimentoNella scheda tecnica, Allegato n. 1 alla presente circolare, è elencata la normativa che disciplina il riconoscimento della ruralità delle costruzioni, ai fini fiscali. Detta normativa è principalmente costituita da |
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3. Modalità di dichiarazione ed accertamentoLe modalità di dichiarazione delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti e censite al catasto dei terreni, per le quali sono venuti o vengono meno i requisiti fiscali per il riconoscimento della ruralità, sono previste all’articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. n. 139/1998, il quale stabilisce che per l’accatastamento si applicano l |
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3.1. Unità immobiliari ad uso abitativoIl comma 4 del citato D.P.R. n. 139/1998 dispone che le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite in catasto autonomamente dagli immobili rurali ad uso diverso e mediante l’attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria. Ai fini fiscali i requisiti di ruralità sono definiti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, come sostituito dall’articolo 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e da ultimo integrato dall’articolo 2, comma 37, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito nella legga n. 286 del 2006. In particolare sono rurali le case di abitazione, possedute dal soggetto titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito, che servono: • all’imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese; • alle persone addette alla coltivazione della terra; • ai familiari conviventi a loro carico; |
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3.2. Unità immobiliari strumentali all’attività agricolaL’articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/1998, dispone che le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengano censite nella categoria speciale «D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. In proposito, giova precisare che l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel modificare l’art. 2135 del codice civile, ha introdotto tra le attività di competenza dell’imprenditore agricolo anche quelle «connesse» alla «coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali», delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione. Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di «imprenditore agricolo » può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, «prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n. 917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali all’attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate all’esercizio delle attività agricole connesse alla produzione di beni, quali le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rispetto all’attività agrituristica, pur confermando le indicazioni fornite dal su citato articolo 5, comma 1 del D.P.R. 139/1998, va chiarito, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale dell’unità immobiliare utilizzata dall’imprenditore quale abitazione, cui è attribuita una delle cate |
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4. Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità per la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali, a seguito del disposto dell’articolo 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere di |
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5. Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 12 |
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6. Accertamenti fiscali per l’assoggettabilità ad imposta della rendita catastale iscritta in catastoSi evidenzia quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui «Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali …», evidentemente quando non subiscono mutazioni oggettive. |
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7. Individuazione fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006Nell’ambito delle attività in esame saranno condotti specifici accertamenti rivolti: • all’analisi ed elaborazione delle informazioni ottenute dalle dichiarazioni rese ad Agea a partire dall’anno 2007 rese dai soggetti interessati ai contributi agricoli e che detengono i fabbricati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262; • a |
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8. Pubblicizzazione degli elenchi dei fabbricati che devono formare oggetto di dichiarazione in catasto - Azioni di surroga dell’AgenziaLa legge finanziaria 2007 (legge n. 298/2006), al comma 339, modificando la precedente formulazione portata dal D.L. n. 262/2006, ha previsto che la richiesta ai soggetti interessati ad accatastare possa essere eseguita secondo le seguenti modalità. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. |
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9. Disposizioni finaliIn relazione alla rilevanza innovativa della norma ed ai collaterali effetti sul processo sanzionator |
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ALLEGATO 1RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DI RURALITÀ DEI FABBRICATI AI FINI FISCALI |
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D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. |
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Art. 32. - Reddito agrario1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. 2. Sono considerate attività agr |
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Art. 42. - Costruzioni rurali1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate: |
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D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133)Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994. |
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Art. 9. - Istituzione del catasto dei fabbricati(Omissis) …… 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; b) l’immobile deve e |
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D. Leg.vo 18 maggio 2001, n. 228Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2 |
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Art. 1. - Imprenditore agricolo(Omissis) |
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D. Leg.vo 29 marzo 2004, n. 99Disposizioni in materia di soggetti, attività e integrità aziendale e semplificazione a |
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Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella s |
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Codice civile |
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Art. 2135. - Imprenditore agricoloÈ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. |
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D. Min. Economia e Finanze 19 marzo 2004Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse&raq |
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Art. 1. - Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all’art. 32, comma 2, lettera |
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Art. 2. - Classificazione attività economiche1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classi |
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TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLIProduzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0). Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate. |
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D. Min. Economia e Finanze 20 aprile 2006Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2005-2006, ai s |
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Art. 1. - Determinazione del numero dei capi di bestiame1. Per il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del c |
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Art. 2. - Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato1. Per il biennio 2005 e 2006, ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevame |
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D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a nor |
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Art. 1 - Norme per l’accatastamento1. Per l’accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall’articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni |
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L. 20 febbraio 2006, n. 96Disciplina dell’agriturismo. |
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Art. 1. - Finalità1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: |
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Art 2. - Definizione di attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristi |
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Art. 3. - Locali per attività agrituristiche1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già e |
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Art. 4. - Criteri e limiti dell’attività agrituristica1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica. 2. Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività. 3. L’attivit&agra |
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Art 6. - Disciplina amministrativa1. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per u |
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Art. 7. - Abilitazione e disciplina fiscale1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli en |
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