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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 06/02/2007, n. 13
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CAPO I - DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, R su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione |
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Art. 2. - (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; |
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Art. 3. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposi |
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Art. 4. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli).1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'artico |
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Art. 5. - (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e |
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Art. 6. - (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o pi&ugra |
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CAPO II - INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA |
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Art. 7. - (Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11).1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, R sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis. (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: |
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CAPO III - PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE |
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Art. 8. - (Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori; |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA |
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Art. 9. - (Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).(Omissis) |
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Art. 10. - (Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari).(Omissis) |
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Art. 11 - (Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica).(Omissis) |
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Art. 12. - (Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).(Omissis) |
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Art. 13. - (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).(Omissis) |
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Art. 14. - (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).(Omissis) |
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Art. 15. - (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).(Omissis) |
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Art. 16. - (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).(Omissis) |
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Art. 17. - (Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).(Omissis) |
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Art. 18. - (Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).(Omissis) |
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Art. 19. - (Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: «Art. 144-bis. (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e de |
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Art. 20. - (Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).(Omissis) |
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Art. 21. - (Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi).(Omissis) |
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Art. 22. - (Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico).(Omissis) |
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Art. 23. - (Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).(Omissis) |
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Art. 24. - (Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali). |
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Art. 25 - (Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).(Omissis) |
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Art. 26. - (Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).(Omissis) |
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Art. 27. - (Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione).(Omissis) |
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Art. 28. - (Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62).1. All'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 è abrogato. |
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ALLEGATO A - (Articolo 1, commi 1 e 3)(Omissis) |
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ALLEGATO B - (Articolo 1, commi 1 e 3)2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. 2 |
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ALLEGATO C - (Articolo 6, comma 1)(Omissis) |
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