L'Agenzia del territorio ha definito le modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla L. 286/2006 (art. 2, commi 36-38), come modificate dalla L. 296/2006 (comma 339).
Si ricorda che le sopra citate disposizioni prevedono che l'Agenzia del territorio richiede ai titolari dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità e dei fabbricati rurali non iscritti in catasto la presentazione, entro il 3/06/2007, di atti di aggiornamento, e può procedere d'ufficio con oneri a carico del contribuente in caso di mancato adempimento.
Il provvedimento attuativo in commento precisa innanzi tutto che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, della L. 133/1994. Inoltre ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, della citata L. 133/1994. Il provvedimento inoltre, dopo aver ribadito gli obblighi a carico dei titolari imposti dai sopra citati provvedimenti legislativi (LL. 286 e 296/2006) disciplina le attività di accertamento nonchè quelle di aggiornamento d'ufficio del Catasto terreni.
In particolare è previsto lo scambio di informazioni tra l'Agenzia del territorio e l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), attività che consentirà il confronto tra le informazioni relative ai fabbricati censiti come rurali, nonché la fotoidentificazione di tutti gli altri immobili non presenti in catasto. Si ricorda in proposito che con il provvedimento del 29/12/2006 erano già state disciplinate le modalità per la trasmissione da parte dell'Agea all'Agenzia del territorio delle dichiarazioni di variazione colturale e delle informazioni relative ai fabbricati. Dette dichiarazioni devono inoltre contenere, ai sensi del citato provvedimento del 29/12/2006, una sezione dedicata ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, con l'indicazione, tra l'altro, degli identificativi catastali dei fabbricati, della destinazione d’uso degli immobili e delle generalità del dichiarante e degli utilizzatori. Le risultanze delle attività di verifica sopra descritte sono riportate, ai sensi dell'art. 2, comma 36, della L. 286/2006 come modificato dal comma 339 della L. 296/2006, su appositi comunicati, da pubblicare in G.U., con i quali l'Agenzia del territorio renderà noto, per ciascun comune, l'elenco degli immobili per i quali è stata attivata la procedura di aggiornamento d'ufficio.