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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lett. Circ.Min. Interno 22/02/2006, n. 800
Lett. Circ.Min. Interno 22/02/2006, n. 800
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TESTO DEL DOCUMENTOIl decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 R ha apportato sostanziali modifiche e integrazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi generali dei gestori di cui all'art.5 del D.Lgs. 334/99, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 238/2005, si forniscono i seguenti chiarimenti. a) Attività/Stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all'Allegato I, parti 1 e 2, in quantità inferiori alle soglie della colonna 2 (art.2, comma 3, del D.Lgs. 334/99) I gestori di tali attività/stabilimenti, essendo soggetti unicamente agli obblighi di cui all'art.5, comma 1, devono "prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nel rispetto della normativa di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente." In particolare, dovrà essere rispettato il D.Lgs. 626/94 R e s.m.i. nonché i relativi decreti attuativi, tra cui il decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Tra l'altro, ai fini della prevenzione incendi, i gestori di tali attività/stabilimenti devono adottare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza di cui al decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 (in G.U. S.O. n. 81 del 7/04/1998). b) Stabilimenti industriali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 334/99 L'art.5, comma 2, del D.Lgs. 334/99 stabilisce che i gestori degli stabilimenti di cui all'Allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle dell'Allegato I, oltre a quanto previsto dall'art.5, comma 1, devono: - individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il documento di valutazione dei rischi |
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