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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 18/04/2005, n. 62
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[Premessa] |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deput |
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Art. 2. - (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disp |
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Art. 3. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o a |
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Art. 4. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli)1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie so |
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Art. 5. - (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della norma |
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Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA |
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Art. 6. - (Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sen |
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Art. 7. - (Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale)1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente: «Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: |
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Art. 8. - (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)Omissis |
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Art. 9. - (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)Omissis |
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"Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE).N3 (Omissis)" |
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Art. 10. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)Omissis |
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Art. 11. - (Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)Omissis |
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Art. 12. - (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)Omissis |
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Art. 13. - (Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)Omissis |
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Art. 14. - (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sec |
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Art. 15. - (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE)1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura |
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Art. 16. - (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la |
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Art. 17. - (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: |
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Art. 18. - (Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale: a) la dismis |
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Art. 19. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione |
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Art. 20. - (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottar |
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Art. 21. - (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE)1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbrai |
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Art. 22. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura)1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010; |
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Art. 23. - (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppres |
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Art. 24. - (Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) |
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Art. 25. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e crit |
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Art. 27. - (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002) |
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Art. 28. - (Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle società sportive)(Omissis) |
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Art. 29. - (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, R sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. 8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che gara |
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"Art. 29-bis. - (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)N11. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo. 3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e a |
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Art. 30. - (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale) |
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Allegato A - (Articolo 1, commi 1 e 3)(Omissis) |
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Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. (Omissis) 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all' |
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