Il provvedimento attiva presso ciascuna Camera di Commercio l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 dell'art. 109 del TU in materia di edilizia, abilitati all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione dei seguenti impianti:
- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; gli impianti di protezione antincendio.
Si ricorda che ai sensi del citato art. 109 i requisiti tecnico professionali per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
In allegato al provvedimento sono riportati i modelli per la domanda di iscrizione. Inoltre, a titolo transitorio, coloro che rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 46/1990, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, hanno titolo all'inserimento nell'albo sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato B del decreto.