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D. Min. Ambiente 29/07/2004, n. 248

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
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[Premessa]


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Art. 1.

1. Sono adottati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, R i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di ami

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Allegato A - DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL’IMPIEGO DELL’AMIANTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257
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1. Premessa

1. Il presente disciplinare tecnico è stato elaborato sulla base del mandato di cui all’art. 5 comma 1, lettera c) della Legge 257/1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA).

2. I RCA all’interno del Ca

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2. Definizioni

1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi:

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;

b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;

c) amosite: CAS n. 12172-73-5;

d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;

e) actinolite: CAS n

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3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla disciplina specifica relativa all’amianto.

2. Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell’ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica.

3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente r

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4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto

1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di categorie e tipologie appresso elencate:

Categoria e/o attività

R.C.A.

Discarica di


generatrice di rifiuti

(Rifiuti contenenti amianto)

destinazione

Codice CER



per rifiuti


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiali da costruzione

Materiali edili contenenti amianto le-

Non pericolosi

17 06 05


gato in matrici cementizie o resinoidi



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attrezzature e mezzi di

Dispositivi di protezione individuali e



protezione individuale

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5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

Le discariche che a

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6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in due categorie:

— A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modific

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Tabella - Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre

Tipologia di trattamento

Effetto

Destinazione mate

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Tabella - Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto


2. Qu

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Allegato n. 1: Determinazione dell’indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto

1. La determinazione dell’indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04.

Per determinare l’indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti contenenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densità assoluta.


L’indice di rilascio sarà quindi dato da:

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Allegato n. 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la struttura cristallochimica dell’amianto

1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal trattamento dei RCA pericolosi che non modificano la struttura cristallochimica dell’amianto, si adotta la determinazione dell’indice di rilascio come indicato all’allegato 1.

2. La densità assoluta del rifiuto trattato verrà calcolata

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Allegato n. 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la struttura cristallochimica dell’amianto

1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 del Decreto del Ministero dell’industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per l’o

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