Delib. ANAC 16/10/2019, n. 919 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. ANAC 16/10/2019, n. 919

Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.
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Premessa

 

IL CONSIGLIO

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 201 6, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

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PARTE PRIMA  DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nel quadro delle finalità e dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente.

2. Ai fini del presente Regolamento:

a) l’espressione “Autorità” indica l’Autorit

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Art. 2 - Organi dell’Autorità

1. Sono Organi dell’Autorità:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Segretario Genera

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PARTE SECONDA - ORGANI DELL'AUTORITÀ
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CAPO I - IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI
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Art. 3 - Presidente

1. Il Presidente: rappresenta l’Autorità nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali; convoca le riunioni del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori; assegna ad uno o più Consiglieri, anche congiuntamente, la trattazione e/o l�

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Art. 4 - Consiglieri

1. Nell’adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, ciascun Consigliere ha piena libertà d’iniziativa, di opinione e di voto.

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Art. 5 - Incompatibilità e cessazione dalla carica dei Componenti

1. Il Consiglio adotta un Codice di condotta che individua i doveri di comportamento dei Consiglieri dell’Autorità nazionale anticorruzione ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all’ Autorità, ai compiti di garanzia ad essa affidati e alla tra

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Art. 6 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regolazione e sanzionatori, nonché quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell’Autorità.

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CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
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Art. 7 - Convocazione delle riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede di Roma dell’Autorità. Su indicazione del Presidente, o per deliberazione del Consiglio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso. In casi eccezionali, è possibile la partecipazione alla riunione in videoconferenza o in audio conferenza.

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Art. 8 - Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno del Consiglio è determinato dal Presidente, anche sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.

2. Il Presidente può assegnare ogni argomento all’ordine del giorno

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Art. 9 - Svolgimento delle riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

2. Le riunion

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Art. 10 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio

1. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e un funzionario della Segreteria del Consiglio, incaricato della redazione

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Art. 11 - Votazioni

1. Il voto è palese.

2. In casi eccezionali, qualora richiesto della maggioranza dei present

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Art. 12 - Verbali

1. La Segreteria del Consiglio cura la redazione del processo verbale della riunione, dal quale devono risultare, tra l’altro, l’ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate, l’indicazione dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti e, dove richiesto e

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Art. 13 - Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in forma riservata.

2. Per la trattazione di argomen

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Art. 14 - Diritto di informazione dei Consiglieri ed accesso agli atti

1. I Consiglieri e il Presidente, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio incarico, hanno pieno diritto di conoscere, accedere e consultare gli atti, i doc

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Art. 15 - Obbligo del segreto

1. I Componenti del Consiglio sono tenuti al segreto sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità.

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CAPO III - IL SEGRETARIO GENERALE
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Art. 16 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni di vertice dell’amministrazione, coordina tutte le strutture dell’Autorità, garantisce l’attuazione dell’indirizzo e la gestione amministrativa. È responsabile della efficienza gestionale delle articolazioni organizzative dell’Autorità e ne risponde al Consiglio.

2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

3. In particolare, il Segretario Generale:

a) dirige e coordina l’attività degli uffici dell’Autorità; assicura la tempestiva diffusione delle iniziative e dei posizionamenti dell’Autorità a tutti gli uffici

b) adotta, su indirizzo del Presidente e del Consiglio, gli atti di amministrazione e gestione necessari ad attuare le decisioni del Consiglio;

c) adotta gli atti di organizzazione, in attuazione del presente regolamento sull’organizzazione degli uffici e

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Art. 17 - Strutture dipendenti funzionalmente dal Segretario Generale

1. Per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, il Segretario Generale può avvalersi del supporto di dirigenti.

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CAPO IV - STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
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Art. 18 - Staff del Presidente e dei Consiglieri

1. Il personale di staff del Presidente e dei Consiglieri può essere scelto tra i dipendenti dell’Autorità o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero assunti con apposi

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Art. 19 - Commissioni di studio

1. Con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, possono essere istituite commissioni di studio su particolari argomenti di int

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Art. 20 - Unità organizzative dipendenti funzionalmente dal Presidente

1. Sono dipendenti funzionalmente dal Presidente, oltre agli uffici dirigenziali indicati nell’allegato I. le seguenti unità non dirigenziali: a) Il Portavoce; b) L’esperto delle relazioni internazionali; c) la Segreteria del Consiglio; d) “Stampa e comunicazione”; e) Staff del Presidente; f) Segreteria del Presidente.

2. A supporto del Presidente opera un “Esperto per le relazioni internazionali” che, per lo svolgimento delle attività assegnate, si raccorda con l’Ufficio 4 “Relazioni internazionali” e, ove nec

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Art. 21. - Segreteria del Presidente

1. La Segreteria del Presidente provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per i suoi interventi esterni Cura altr

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Art. 22 - Portavoce

1. Il Portavoce svolge le funzioni previste dall’art. 7 della legge n. 150/2000 e cura per conto del Presidente, i rappor

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PARTE III - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
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CAPO I - GLI UFFICI DIRIGENZIALI
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Art. 23 - Struttura organizzativa

1. L’articolazione e le competenze degli Uffici dell’Autorità sono indicate nell’Allegato 1 al presente Regolamento. In ragione delle esigenze f

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Art. 24 - Gli uffici

1. Gli Uffici sono strutture dirigenziali coordinate da personale con la qualifica di dirigente. Il Responsabile di ciascun ufficio ha la responsabilità del funzionamento della struttura a cui è preposto, della quale programma, dirige e controlla l'attività.

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Art. 25 - Funzioni dei Dirigenti

1. I Dirigenti:

a. dirigono, coordinano e controllano l’attività degli Uffici che da essi dipendono e dei funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi o dell’istruttoria, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

b. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri Uffici;

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CAPO II - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
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Art. 26 - Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di cui al presente articolo e l’assegnazione agli Uffici ed alle altre funzioni dell’Autorità sono disposti con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, fermi restando i requisiti previsti dalle norme per l’accesso ai concorsi per la relativa qualifica. Con la medesima delibera viene stabilita la durata dell�

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CAPO III - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
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Art. 27 - Assegnazione del personale non dirigente

1. Il personale non dirigente è assegnato alle strutture dell’Autorità ed alla Camera Arbitrale con provvedimento del Segretario Generale, nel rispetto del principio di rotazione e mediante ricorso a proc

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PARTE IV - ORGANI AUSILIARI
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Art. 28 - Camera Arbitrale

1. Presso l’Autorità opera la Camera Arbitrale di cui all’art. 210 del Codice dei Contratti pubblici.

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Art. 29 - Esperto per la valutazione delle performance

1. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento del personale, affida, previa procedura comparativa pubblica e sulla base di criteri di professionalità e competenza che definisce con propria delibera, l’incarico di esperto in materia di valutazione delle performance e del premio di risultato. La durata della prestazione e l’ammontare del compenso sono fissati nella delibera.

2. L’Esperto è componente della

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Art. 30 - Organo Collegiale per i Procedimenti Disciplinari

1. L’Organo per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario generale che svolge le funzioni di Presidente, da un dirigente di ruolo dell’Autorità e da un componente esterno scelto fra persone di comprovata specializzazione in materie giuridiche scelto preferibilmente fr

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Art. 31 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un magistrato della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti dei quali uno è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

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PARTE V - SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
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Art. 32 - Partecipazione, trasparenza del procedimento e contraddittorio

1. L’Autorità ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione al procedimento e del contraddittorio e del diritto ad u

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Art. 33 - Pubblicità

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio e gli atti a firma del Presidente di conclusione del procedimento in forma semplificata sottoposti al

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PARTE VI -NORME FINALI
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Art. 34 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità.

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Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti sulla base della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 e s.m.i. e della disciplina di cui al Piano di riordino approvato con d.P.C.M. 1 febbraio 2016, ed in essere al 31 dicembre 2019

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Allegato 1 - Struttura organizzativa

Uffici funzionalmente dipendenti dal Presidente

Ufficio 1. “Ufficio Operativo Speciale, misure straordinarie e commissariamenti” svolge compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara mediante attività di controllo, ispezione ed analisi di atti e documenti, anche mediante l’utilizzo di banche dati. Cura tutti gli accertamenti necessari per attivare i poteri di cui all’art. 30 del d.l. 90/2014. Al suo interno opera l’Unità operativa speciale composta anche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014. L’Ufficio supporta il Presidente per tutto quanto necessario per l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’art 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114; cura la relativa istruttoria ed i rapporti con le istituzioni coinvolte, assicurando altresì il monitoraggio delle relative attività attuative e la definizione di apposite linee guida Ufficio 2. “Relazioni istituzionali e drafting legislativo” cura, secondo le direttive del Presidente, i rapporti istituzionali dell’Autorità e la predisposizione della Relazione annuale al Parlamento provvedendo alla raccolta ed analisi del materiale predisposto dagli uffici nonché alla redazione del testo, in raccordo con il Segretario Generale. Cura le relazioni parlamentari, effettuando il monitoraggio dei disegni di legge e della normativa in itinere di interesse dell’Autorità e le relative proposte di modifica. Assicura il riscontro agli atti di sindacato ispettivo, elaborando, anche in raccordo con gli Uffici competenti, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate dal Governo e finalizzate a dare riscontro ad interrogazioni e interpellanze parlamentari. Predispone i documenti per le audizioni del Presidente, nell’ambito di indagini conoscitive o discussioni su disegni di legge, acquisendo ove necessario la documentazione dagli uffici competenti. Cura la redazione degli atti di segnalazione a Governo e Parlamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, in collaborazione con gli uffici competenti per materia.

Ufficio 3. “Relazioni internazionali” cura le attività internazionali, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente, in raccordo con il Segretario Generale per gli aspetti amministrativi e per lo svolgimento delle attività che richiedono il coinvolgimento degli uffici o che hanno un impatto organizzativo. Cura e promuove i rapporti con l’Unione Europea in ogni sua articolazione istituzionale e con le altre organizzazioni internazionali, nonché per quanto non attribuito ad altri uffici, la partecipazione dell’Autorità a progetti europei ed internazionali, raccordandosi con il Segretario Generale e i competenti uffici dell’Autorità. Cura il contenzioso europeo; cura la predisposizione dei protocolli di intesa in ambito internazionale. Si coordina, in relazione alle attività di competenza, con l’Esperto per le relazioni internazionali.

 

Uffici funzionalmente dipendenti dal Segretario Generale

Ufficio 4. “Ufficio di supporto nell’attività di raccordo e coordinamento del Segretario Generale, qualità dei processi e verifica di legittimità”. Fornisce supporto al Segretario Generale nell’attività di raccordo e coordinamento degli Uffici, nonché nell’emanazione degli atti ex art. 26, comma 5, organizzando riunioni e monitorando l’attuazione dei deliberati. Cura per conto del Segretario Generale l’analisi dei processi, in raccordo con l’Ufficio 11 “Servizi informatici interni”, e verifica la rispondenza degli stessi agli obiettivi dell'Autorità proponendo, ove necessario, le opportune modifiche. Cura l’attività di misurazione (annuale ed infrannuale) con connesso audit del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uffici, nonché il calcolo di eventuali scostamenti. Con il supporto metodologico dell’Esperto per la valutazione delle performance, cura e sottopone all’approvazione del Consiglio l’elaborazione dei piani gestionali e delle performance per il monitoraggio, l’aggiornamento e l’audit del corretto funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. Monitora e crea indicatori di valutazione della performance. Gestisce, per conto del Segretario Generale, il controllo di gestione, intercetta criticità ed esigenze straordinarie e propone modelli di gestione delle stesse. Propone processi, anche mediante il ricorso alla digitalizzazione, volti ad efficientare le attività degli uffici. Verifica la congruità dei costi delle attività esternalizzate e l’efficienza dei servizi ricevuti. Predispone, in raccordo con gli uffici, la programmazione previsionale annuale delle attività dei singoli uffici, relazionando mensilmente al Consiglio sull’andamento degli uffici dell’Autorità. Monitora il rispetto dei tempi procedimentali e dei criteri di priorità nello svolgimento delle attività degli uffici. Effettua l’analisi dei rischi con riferimento alla formazione di pratiche di lavoro arretrate o livelli di lavoro superiori all’ordinario, proponendo modalità di intervento. Fornisce supporto al Segretario Generale ai fini di un esame di legittimità delle pratiche iscritte all’ordine del giorno del Consiglio e assicura, anche mediante raccordo con gli Uffici, l’uniformità e l’omogeneità delle decisioni assunte. In raccordo alla previsione di cui all’art. 16, comma 3, lett. r) l’ufficio informa costantemente il Segretario Generale delle rispettive attività.

Ufficio 5. “Risorse umane, formazione e trattamento economico” assicura la gestione amministrativa ed il trattamento giuridico del personale; gestisce le procedure di reclutamento del personale; assicura la formazione e la riqualificazione dei dipendenti, ivi inclusa l’organizzazione della formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; cura l’applicazione del codice di comportamento in raccordo con il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (RPCT), cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento;verifica le dichiarazioni in merito alla mancanza di conflitti di interesse del personale; cura i progetti di formazione interna ed esterna; cura le relazioni sindacali. Assicura gli adempimenti relativi al personale in materia di sicurezza del lavoro, cura le comunicazioni telematiche all'INAIL e tutti gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria del personale. In relazione ai compiti in materia di sicurezza del lavoro resta fermo il ruolo di Datore di lavoro assegnato ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera h) del presente Regolamento. Si occupa del trattamento economico e previdenziale dei dipendenti, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, contributivi, curando i rapporti con i relativi Istituti preposti; provvede alla gestione del trattamento previdenziale, compreso il trattamento di fine rapporto e il fondo di previdenza. In raccordo alla previsione di cui all’art. 16, comma 3, lett. r) l’ufficio informa costantemente il Segretario Generale delle rispettive attività.

Ufficio 6. “ Programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità” cura ogni attività riconducibile alla gestione del bilancio; predispone i documenti di bilancio d'esercizio (programmazione, previsione, variazione e consuntivo); predispone il DUP; gestisce i rapporti con l’istituto cassiere, l’incaricato della riscossione delle contribuzioni; monitora e gestisce le azioni connesse alla riscossione ed al versamento della contribuzione da parte dei soggetti vigilati e delle altre entrate a qualsiasi titolo dovute; provvede alla iscrizione a ruolo delle sanzioni e delle contribuzioni non versate; effettua il controllo della regolarità amministrativo-contabile della copertura finanziaria dei provvedimenti. In raccordo alla previsione all’art. 16, comma 3, lett. r) l’ufficio informa costantemente il Segretario Generale delle rispettive attività.

Ufficio 7. “Gare e logistica” rileva e definisce i fabbisogni e predispone la programmazione degli acquisti nel rispetto della normativa vigente; predispone le determine di nomina dei RUP, a contrarre e di affidamento; assicura il più ampio supporto in ogni fase dell’acquisizione di beni e servizi e nella predisposizione degli atti di gara; assicura gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, ad esclusione delle specifiche competenze individuate in capo all’Ufficio 5. “Risorse Umane, formazione e trattamento economico”; fornisce il servizio di economato e la gestione dei beni strumentali. Gestisce le autovetture di servizio e il servizio di reception e le polizze assicurative. Cura tutti gli adempimenti necessari all’individuazione e gestione dell’immobile dell’Autorità. In relazione ai compiti in materia di sicurezza del lavoro resta fermo il ruolo di Datore di lavoro assegnato ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera h) del presente Regolamento supporta il Segretario Generale nell’espl

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