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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’ampliamento volumetrico massimo consentito deve riferirsi all’edificio nel suo complesso
FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Comune di Cardito aveva respinto due istanze di condono edilizio presentate, ai sensi della L. 23/12/1994, n. 724, in relazione all’abusivo aumento di cubatura realizzato in due distinte unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato.
Il Comune aveva ritenuto l’abuso insanabile in quanto l’ampliamento complessivamente eseguito superava il limite volumetrico massimo di 750 mc stabilito dall’art. 39, comma 1, della L. 724/1994 citata.
Il nuovo proprietario delle due unità immobiliari (acquistate ad un’asta giudiziaria) aveva ritenuto il diniego di condono illegittimo, per cui lo aveva impugnato prima con ricorso al T.A.R. Campania - Napoli e poi al Consiglio di Stato.
PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 12/11/2019, n. 7766, ha chiarito che l’art. 39, comma 1, della L. 23/12/1994, n. 724 va interpetato nel senso che, laddove l’abuso riguardi un fabbricato suddiviso in più unità immobiliari, ancorché dotate di autonomia funzionale, il limite volumetrico vada riferito all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari di cui il medesimo si compone; costituendo la previsione di una cubatura massima (pari a 750 mc) un limite assoluto e inderogabile che risulterebbe, in caso contrario, facilmente aggirabile.
Inoltre, la soglia massima dei 750 mc prevista dall’art. 39, comma 1, della L. 23/12/1994, n. 724, ai fini della sanabilità degli abusi ivi contemplati, costituisce un limite insuperabile di natura oggettiva riguardante il bene; per cui risulta del tutto irrilevante sia la divaricazione soggettiva tra colui che chiede il condono (o gli subentra) e l’autore dell’illecito, sia lo stato di buona fede e di affidamento di chi ambisce a ottenere la sanatoria.